Codice di procedura civile

Art. 820 c.p.c. — Termine per la decisione

[1]Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

[2]Se non e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

[3]In ogni caso il termine puo' essere prorogato:

  • a)mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
  • b)dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine puo' essere prorogato solo prima della sua scadenza.

[4]Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e' prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

  • a)se debbono, essere assunti mezzi di prova;
  • b)se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;
  • c)se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
  • d)se e' modificata la composizione del collegio arbitrale o e' sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, e' esteso a novanta giorni.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 820 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11482/2025

    1 maggio 2025

    In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

    Art. 820 c.p.c. · Art. 821 c.p.c. · Art. 829 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 105 parole tolte, 183 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Se le parti non hanno disposto altrimentiaggiunto: Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

aggiunto: Se non e' stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di tolto: centottanta aggiunto: duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina. tolto: Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

aggiunto: In ogni caso il termine puo' essere prorogato:

aggiunto: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

aggiunto: b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine puo' essere prorogato solo prima della sua scadenza.

aggiunto: Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e' prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

tolto: Quando debbonoaggiunto: a) se debbono, essere assunti mezzi di prova tolto: o sia stato pronunciatoaggiunto: ;

aggiunto: b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: c) se e' pronunciato un lodo non definitivotolto: , gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni.

tolto: Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.

tolto: Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine aggiunto: o un lodo parziale;

aggiunto: d) se e' modificata la composizione del collegio arbitrale o e' sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo e' sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, e' esteso a novanta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art820 · fonte del testo

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