Art. 24 c.c. — Recesso ed esclusione degli associati

[1]La qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

[2]L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno tre mesi prima.

[3]L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.

[4]Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 24 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19248/2025

    13 luglio 2025

    La decadenza da iscritto al SIULP irrogata dal collegio dei probiviri é espressione di poteri di gestione endoassociativi, soggetta al controllo giurisdizionale ex art. 24 c.c., e non ha natura di lodo arbitrale, in quanto lo statuto del sindacato di polizia non prevede espressamente una clausola ai sensi dell'art. 808 c.p.c., che devolva in arbitri ogni controversia fra l'associato e gli organi gestionali, non disciplina le modalità di formazione dell'organo arbitrale, i poteri degli arbitri, la natura dell'arbitrato, il regolamento arbitrale nè il ricorso al presidente del tribunale, in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri.

    Art. 24 c.c. · Art. 808 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 51 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata accolta nel primo comma dell'art. 24 del testo la proposta di fare salva la trasmissibilità della qualità di associato quando sia consentita dall'atto costitutivo. La stessa regola deve logicamente valere nell'ipotesi che la trasmissibilità sia permessa dallo statuto. Non si è creduto invece di ammettere che tale trasmissibilità possa desumersi dalla natura dell'associazione, perchè una formulazione siffatta potrebbe in pratica prestarsi ad abusi. È stata soppressa la parola «personale», che trovavasi del progetto, siccome inutile. Intatto il suo significato è insito nel concetto che la qualità rii associato è intrasmissibile. È stato mantenuto, invece, il secondo comma dell'articolo, il quale, affermando la facoltà di recesso, contiene una disposizione di carattere essenziale, che non può trovare sede opportuna nelle norme di attuazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 51

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art24 · fonte del testo

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