Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari, strumentali rispetto all'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, possono essere disposte d'ufficio dal giudice delegato al fallimento, anziché su ricorso del curatore secondo le norme ordinarie (artt. 669-bis - 669- quaterdecies cod. proc. civ.) - in quanto il giudice delegato, nell'esercizio del potere cautelare attribuitogli dalla disposizione impugnata, pur tenendo conto degli elementi risultanti dall'istanza del curatore e con l'ulteriore ausilio di sommarie e dirette informazioni, agisce non come attore ma nel suo ruolo giurisdizionale e quindi "super partes", valutando la sussistenza dei requisiti alla base di qualsiasi provvedimento cautelare ("fumus boni juris" e "periculum in mora"), sentendo le parti e sempre con la garanzia dei successivi mezzi di impugnazione; e deve motivare sulla ricorrenza in concreto delle finalità obbiettive - connesse agli aspetti pubblicistici ed alla tendenziale esigenza di maggior speditezza del processo fallimentare - che legittimano lo specifico provvedimento cautelare adottato sotto il profilo della prevista "opportunità". - S. nn. 5/1965, 27/1966, 123/1970, 141/1970, 142/1970, 110/1972, 214/1974, 46/1975, 94/1975, 127/1975, 158/1975, 151/1980, 155/1980, 63/1982, 102/1986, 120/1986, 204/1989, 408/1989, 567/1989, 570/1989, 538/1990, 390/1991, 502/1991, 299/1992, 100/1993, 133/1993, 201/1993, 253/1994, 455/1994. red.: S. Di Palma
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