Legge fallimentare

Art. 146 fallimento

(( (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata).)) ((Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

  • a)le azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
  • b)l'azione di responsabilita' contro i soci della societa' a responsabilita' limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 146 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23124/2025

    12 agosto 2025

    In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale detta clausola non opera per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

    Art. 146 fallimento · Art. 2393 c.c. · Art. 2394 c.c. · Art. 808 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 168/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione e alla regola dell'imparzialità del giudice - degli artt. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, nella parte in cui: a) si prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie e b) non è prevista una corrispondente incompatibilità del giudice delegato ad adottare le misure cautelari. Infatti - analogamente a quanto già ritenuto, con l'ordinanza n. 176/2001 -, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari. - V. anche in merito alla questione riferita all'art. 51 cod. proc. civ., sentenza n. 351/1997 (citata). - Sul principio di imparzialità e sul particolare aspetto correlato all'esigenza che il giudice non subisca la «forza della prevenzione» derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa 'res iudicandà, v. ordinanza n. 75/2002 (citata).

    Art. 111 cost. · Art. 2393 c.c. · Art. 2394 c.c. · Art. 669-sexies c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 148/1996

    Questione infondata
    8 maggio 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari, strumentali rispetto all'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, possono essere disposte d'ufficio dal giudice delegato al fallimento, anziché su ricorso del curatore secondo le norme ordinarie (artt. 669-bis - 669- quaterdecies cod. proc. civ.) - in quanto il giudice delegato, nell'esercizio del potere cautelare attribuitogli dalla disposizione impugnata, pur tenendo conto degli elementi risultanti dall'istanza del curatore e con l'ulteriore ausilio di sommarie e dirette informazioni, agisce non come attore ma nel suo ruolo giurisdizionale e quindi "super partes", valutando la sussistenza dei requisiti alla base di qualsiasi provvedimento cautelare ("fumus boni juris" e "periculum in mora"), sentendo le parti e sempre con la garanzia dei successivi mezzi di impugnazione; e deve motivare sulla ricorrenza in concreto delle finalità obbiettive - connesse agli aspetti pubblicistici ed alla tendenziale esigenza di maggior speditezza del processo fallimentare - che legittimano lo specifico provvedimento cautelare adottato sotto il profilo della prevista "opportunità". - S. nn. 5/1965, 27/1966, 123/1970, 141/1970, 142/1970, 110/1972, 214/1974, 46/1975, 94/1975, 127/1975, 158/1975, 151/1980, 155/1980, 63/1982, 102/1986, 120/1986, 204/1989, 408/1989, 567/1989, 570/1989, 538/1990, 390/1991, 502/1991, 299/1992, 100/1993, 133/1993, 201/1993, 253/1994, 455/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 146 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 41 parole tolte, 58 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata). Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. tolto: L'azione aggiunto: Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

aggiunto: a) le azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i tolto: sindaci aggiunto: componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatoritolto: , a norma degli articoli 2393 e 2394aggiunto: ;

aggiunto: b) l'azione di responsabilita' contro i soci della societa' a responsabilita' limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civiletolto: , e' esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilita', puo' disporre le opportune misure cautelari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art146 · fonte del testo

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