Codice civile

Art. 2393 c.c. — Azione sociale di responsabilità

[1]L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la societa' e' in liquidazione.

[2]La deliberazione concernente la responsabilita' degli amministratori puo' essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

[3]L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

[4]La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

[5]La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2393 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23124/2025

    12 agosto 2025

    In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale detta clausola non opera per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

    Art. 2393 c.c. · Art. 2394 c.c. · Art. 808 c.p.c. · Art. 146 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sulla base di questa disciplina del consiglio di amministrazione sono dettate le norme che stabiliscono e graduano con senso di realistica giustizia le responsabilità dei membri del consiglio verso la società e verso i terzi. A tal fine è affermato innanzi tutto l'obbligo comune a tutti gli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, derivando da tale presupposto la conseguenza che essi sono responsabili solidalmente verso la società dei danni a questa procurati con l'inosservanza dei doveri stessi (art. 2392). Due sole eccezioni temperano il rigore di tale principio: la prima relativa alle attribuzioni che sono proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori; la seconda per il caso in cui l'amministratore immune da colpa faccia annotare la sua disapprovazione per gli atti o le omissioni degli altri membri del consiglio nel registro delle deliberazioni, dandone anche immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Ad attenuare la portata della prima eccezione - onde evitare che essa possa diventare facile base per giustificare colpose e inammissibili inerzie - viene peraltro precisato come in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione di questa o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. I lineamenti della adottata disciplina tengono quindi conto di questa triplice esigenza: che l'ufficio di amministratore non possa mai trasformarsi in una comoda sinecura; che il timore di assumere responsabilità esorbitanti dai limiti delle proprie attribuzioni non debba allontanare gli uomini migliori e più consapevoli da un ufficio in cui la loro competenza e la loro dirittura sono particolarmente preziose; che infine il giudice non venga indotto a una eccessiva indulgenza proprio dalla eccessiva rigidità della norma che è chiamato ad applicare. L'azione di responsabilità contro gli amministratori conserva il suo carattere di azione sociale. Essa deve pertanto essere deliberata dall'assemblea e produce come effetto immediato la decadenza degli amministratori contro cui l'azione è proposta, purchè presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale (art. 2393). Dato il carattere dell'azione, è logico che la società possa rinunciarvi o transigere su di essa; ma, a tutela dei soci e specialmente delle minoranze, si dispone che, sia la rinuncia come la transazione, abbiano effetto soltanto se approvate dall'assemblea e semprechè non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 981

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 29 aprile 2026. 24 parole tolte in 2 capoversi.

L'azione tolto: di responsabilita' puo' anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

tolto: L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2393 · fonte del testo

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