Art. 1 — Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese ((...)). (( L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2017, N. 3)). L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza.

Testo vigente dal 3 febbraio 2017

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Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1990 al 3 febbraio 2017. 121 parole tolte, 52 parole aggiunte.

… si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese tolto: che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparataaggiunto: .... L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominatatolto: Autorita', qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione aggiunto: "Autorita'", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge tolto: ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorita' sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale aggiunto: in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2017, N. 3. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art1 · fonte del testo

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