Art. 330 c.p.c. — Notificazione dell'impugnazione
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[1]Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ((, ai sensi dell'articolo 170,)) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
[2]L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
[3]Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Testo in vigore dal 4 luglio 2009 al 26 novembre 2024
