Codice civile

Art. 1471 c.c. — Divieti speciali di comprare

[1]Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona:

  • 1)gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
  • 2)gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
  • 3)coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
  • 4)i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

[2]Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1471 · fonte del testo

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