La vendita della cosa altrui, che l'abrogato sistema positivo regolava con le antitetiche norme degli articoli 1459 cod. civ. e 59 cod. comm., viene ora inquadrata nel più ampio concetto della vendita obbligatoria (art. 1478). E così viene sostituito un regolamento unitario, per il quale è anzitutto valida ed automaticamente consolidabile ogni vendita di cosa altrui, conclusa con piena consapevolezza dell'alienità da parte dei due contraenti; questa uniformità di disciplina tra i principii del codice di commercio e quelli del vecchio codice civile ha potuto raggiungersi mediante l'estensione della regola di validità portata dal codice di commercio, in considerazione della facilità odierna degli scambi, per cui le parti rimangono indifferenti circa l'attuale appartenenza della cosa; la conoscenza di questa alienità, infatti, può far credere al compratore che il creditore si sia già assicurato l'acquisto della proprietà della cosa non propria, e così il venditore è obbligato a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa stessa. Se la cosa venduta come propria sia di proprietà altrui ed il compratore ne era ignaro, si ha un caso non più di nullità, ma di risoluzione del contratto (art. 1479); la relativa azione può essere evitata quando nel frattempo il venditore diventi proprietario, e procuri così tempestivamente ed automaticamente le proprietà al compratore. Lo stesso avviene nel caso in cui l'alienità concerna una parte della cosa venduta, di importanza notevole per l'acquirente (art. 1480); mentre, il semplice pericolo della rivendita, purchè sempre ignoto fino dall'origine, può solo dar luogo alla sospensione del pagamento del prezzo non ancora corrisposto (art. 1481). La sospensione stessa è legittima anche quando la cosa venduta risulti gravata da garanzie reali o da altri vincoli non dichiarati dal venditore e ignorati dal compratore (articolo 1482, primo comma); ma allora il compratore ha il diritto di far fissare dal giudice un termine entro cui il venditore deve provvedere a liberare la cosa dai vincoli medesimi. Decorso inutilmente questo termine, il contratto di vendita è risoluto (art. 1482, secondo comma). Fuori dei casi contemplati negli articoli 1479 a 1482, si rientra nel campo dell'evizione, la cui disciplina (art. 1483 a 14S9), opportunamente migliorata, non differisce gran che da quella anteriore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 669