Art. 25 — Cartella di pagamento
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Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede ((, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella e' relativa ad un ruolo straordinario)). La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2005 al 21 luglio 2005
