Legge fallimentare

Art. 186 fallimento — Risoluzione e annullamento del concordato

((Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale)).50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 222/2017

    Questione infondata
    25 ottobre 2017

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall. - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. L'abrogazione espressa (da parte del citato art. 17, comma 1) del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento in caso di risoluzione del concordato preventivo è coerente conseguenza già implicita nella soppressione del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento (realizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006 novellando l'art. 6 della legge fallimentare), la quale a sua volta risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema processuale civile. Né la disciplina del concordato preventivo è comparabile con procedure diverse, come quelle di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (differente dal primo, tra l'altro, per presupposti soggettivi di ammissione, finalità e contenuto) e quelle di liquidazione coatta amministrativa (che pacificamente rivestono carattere di specialità ed alternatività rispetto al fallimento), dovendo perciò escludersi la prospettata lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, attesa la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto e tenuto conto, per altro verso, che gli evocati tertia comparationis neanche corrispondono ad un principio generale, rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, come è invece necessario ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2013; sentenze n. 240 del 2003 e n. 123 del 1970; sentenza n. 132 del 2015 ). Rientra nella discrezionalità del legislatore - non avendo carattere costituzionalmente imposto - riconoscere al giudice il potere officioso di dichiarare il fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza del debitore, perché si attivi, al pubblico ministero, dovendo escludersi il carattere costituzionalmente imposto di una tale previsione. ( Precedenti citati: sentenza n. 240 del 2003 ). L'ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio, così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2013 ).

    Art. 35 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 106/2004

    Questione infondata
    2 aprile 2004

    Gli articoli 137, 184 e 186 legge fallimentare prevedono che, anche in caso di suo inadempimento, il vincolo nascente dal concordato omologato continua a sussistere - qualora non sia stata tempestivamente chiesta la sua risoluzione e questa non sia stata pronunciata - nei confronti di tutti i creditori anteriori al decreto di ammissione al concordato, abbiano o non, costoro, partecipato alla procedura e ne abbiano, oppure non, avuto notizia. Tuttavia, pur essendo corretta la predetta premessa da cui muove il rimettente, non può dirsi necessitata la conseguenza che questi ne trae, vale a dire che la dichiarazione di fallimento presuppone in ogni caso, quando si tratti di insolvenza relativa ad obbligazioni anteriori al concordato omologato, la risoluzione di quest’ultimo, con la conseguenza che il creditore pretermesso dalla procedura di concordato subirebbe – per non averne potuto chiedere tempestivamente la risoluzione – un deteriore trattamento, lesivo anche del suo diritto di difesa, rispetto al creditore che abbia avuto notizia del concordato, e che, quindi, ne abbia potuto chiedere tempestivamente la risoluzione, in quanto gli sarebbe preclusa la possibilità di instare per il fallimento del suo debitore nel caso di inadempimento. Al contrario, non potendosi parlare dell’esistenza di un “diritto vivente” di segno contrario, una lettura delle norme impugnate conforme a Costituzione non preclude all’interprete di giungere alla opposta conclusione che – ferma l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura – anche in assenza della risoluzione del concordato possa giungersi non soltanto ad una dichiarazione di fallimento “in consecuzione”, ma anche ad una autonoma dichiarazione di fallimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 137 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008. 54 parole tolte, 72 parole aggiunte.

tolto: Si applicano al concordato preventivoaggiunto: Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, aggiunto: in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudizialetolto: . Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al quaranta per cento. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art186 · fonte del testo

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