Legge fallimentare

Art. 137 fallimento — Risoluzione del concordato

((Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.))50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 222/2017

    Questione infondata
    25 ottobre 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - poiché investe una disposizione inconferente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. Il dubbio di costituzionalità non si riferisce alla disposizione censurata, concernente la risoluzione del concordato fallimentare, ma si incentra e ha ad oggetto esclusivamente la norma di rinvio contenuta nell'art. 186 della medesima legge fallimentare, il quale stabilisce che le disposizioni dell'art. 137 si applicano alla risoluzione del concordato preventivo "in quanto compatibili". ( Precedente citato: ordinanza n. 401 del 2001 ).

    Art. 35 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 106/2004

    Questione infondata
    2 aprile 2004

    Gli articoli 137, 184 e 186 legge fallimentare prevedono che, anche in caso di suo inadempimento, il vincolo nascente dal concordato omologato continua a sussistere - qualora non sia stata tempestivamente chiesta la sua risoluzione e questa non sia stata pronunciata - nei confronti di tutti i creditori anteriori al decreto di ammissione al concordato, abbiano o non, costoro, partecipato alla procedura e ne abbiano, oppure non, avuto notizia. Tuttavia, pur essendo corretta la predetta premessa da cui muove il rimettente, non può dirsi necessitata la conseguenza che questi ne trae, vale a dire che la dichiarazione di fallimento presuppone in ogni caso, quando si tratti di insolvenza relativa ad obbligazioni anteriori al concordato omologato, la risoluzione di quest’ultimo, con la conseguenza che il creditore pretermesso dalla procedura di concordato subirebbe – per non averne potuto chiedere tempestivamente la risoluzione – un deteriore trattamento, lesivo anche del suo diritto di difesa, rispetto al creditore che abbia avuto notizia del concordato, e che, quindi, ne abbia potuto chiedere tempestivamente la risoluzione, in quanto gli sarebbe preclusa la possibilità di instare per il fallimento del suo debitore nel caso di inadempimento. Al contrario, non potendosi parlare dell’esistenza di un “diritto vivente” di segno contrario, una lettura delle norme impugnate conforme a Costituzione non preclude all’interprete di giungere alla opposta conclusione che – ferma l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura – anche in assenza della risoluzione del concordato possa giungersi non soltanto ad una dichiarazione di fallimento “in consecuzione”, ma anche ad una autonoma dichiarazione di fallimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 137 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 58 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Se le garanzie promesse non vengono costituite tolto: in conformita' del concordato o se il proponente non adempie regolarmente tolto: agli aggiunto: gli obblighi derivanti dal concordato tolto: e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo commaaggiunto: , ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento tolto: partecipa aggiunto: e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. tolto: Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o piu' creditori o anche d'ufficio. Il decreto aggiunto: La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente tolto: esecutivo. Il decreto aggiunto: esecutiva. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo tolto: 131 aggiunto: 18. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del … questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti tolto: da un terzo aggiunto: dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art137 · fonte del testo

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