Art. 25 — Cartella di pagamento
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((L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato, deve notificare)) al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformita' ((ai modelli approvati)) con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 1 gennaio 1998
