Art. 45 — Riscossione coattiva
Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo ((, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede)).
Testo vigente dal 8 agosto 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
