Art. 3 l. 241/1990 — Motivazione del provvedimento

Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

Testo vigente dal 18 agosto 1990

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3 l. 241/1990, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 419/2005

    Questione inammissibile
    14 novembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal momento che essa si traduce in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione, attività, questa, rimessa al giudice di merito. - Sulla medesima questione e nello stesso senso v, citate, ord. n. 466 del 2000 e ord. n. 233 del 2001.

    Art. 3 l. 241/1990 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 420/2005

    Questione inammissibile
    14 novembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal momento che essa si traduce in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione, attività, questa, rimessa al giudice di merito. - Sulla medesima questione e nello stesso senso v, citate, ord. n. 466 del 2000 e ord. n. 233 del 2001.

    Art. 3 l. 241/1990 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 233/2001

    Questione inammissibile
    6 luglio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con cui il rimettente avanza dubbi di legittimità costituzionale riguardo all'interpretazione corrente della norma che esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Infatti, il rimettente - cui nulla impedirebbe di adottare l'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri costituzionali - prospetta una questione diretta in realtà non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale ma a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione. - Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito, v. richiamata ordinanza n. 20/2001. M.F.

    Art. 3 l. 241/1990 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art3 · fonte del testo

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