Art. 25 — Cartella di pagamento
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Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata. (( La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. )) Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.
Testo in vigore dal 20 marzo 2001 al 9 giugno 2001
