Art. 25 — Cartella di pagamento

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Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata. (( La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. )) Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.

Testo in vigore dal 20 marzo 2001 al 9 giugno 2001

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 27 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 280/2005

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Premesso che, nel disciplinare il procedimento di riscossione delle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le disposizioni che si sono succedute nel tempo hanno sempre collegato l’atto finale ed “esterno” del procedimento stesso (la notifica della cartella) ad un atto precedente (consegna dei ruoli all’esattore) a sua volta legato ad atti preesistenti, sicché vi era comunque certezza relativamente al termine ultimo entro il quale il contribuente doveva venire a conoscenza della pretesa del fisco, il venir meno della fissazione di un termine per la consegna dei ruoli al concessionario non consente più di individuare un termine certo entro il quale deve intervenire la notifica della cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del citato art. 36-bis, sicché la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., il quale non consente che il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole, soprattutto ove si consideri che l’Amministrazione, in tale procedimento, è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica meramente formale. Essendo preclusa alla Corte costituzionale la possibilità sia di determinare tale termine, competendo la sua individuazione alla ragionevole discrezionalità del legislatore, sia di individuare in taluno di quelli già previsti dalla legge – ma per attività “interne” all’Amministrazione – un termine che possa disciplinare anche la (successiva) notifica della cartella di pagamento al contribuente, risulta indispensabile un sollecito intervento legislativo con il quale si colmi ragionevolmente la lacuna conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dovendo il legislatore tenere conto del carattere estremamente elementare dell’attività di liquidazione ex art. 36-bis e della successiva attività di iscrizione nei ruoli. - Sulla possibilità, alla stregua della normativa vigente prima delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 193 del 2001, di individuare un termine certo entro il quale doveva intervenire la notifica della cartella di pagamento ad opera del concessionario, v. le citate ordinanze nn. 107/2003 e 352/2004.

    Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 178/2008

    Questione infondata
    23 maggio 2008

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 5- ter , lettera a ), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 - il quale dispone che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» -, sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione. Infatti il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'IRAP e all'IVA dell'anno 2001, presentate nell'anno 2002, il cui termine di notificazione non è stabilito dal denunciato art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - applicabile solo dal 10 agosto 2005 per le cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 2004 - ma dall'art. 36, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 46 del 1999; sicché il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata. - Per un caso analogo, v. le citate ordinanze n. 384 e n. 294/2007.

    Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 361/2006

    Altra decisione
    7 novembre 2006

    ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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  9. 19 maggio 2020 — 19 luglio 2020per 2 mesi
  10. 22 ottobre 2015 — 19 maggio 2020per 5 anni
  11. 12 agosto 2006 — 22 ottobre 2015per 9 anni
  12. 10 agosto 2005 — 12 agosto 2006per un anno
  13. 21 luglio 2005 — 10 agosto 2005per 20 giorni
  14. 1 gennaio 2005 — 21 luglio 2005per 7 mesi
  15. 9 giugno 2001 — 1 gennaio 2005per 4 anni
  16. 20 marzo 2001 — 9 giugno 2001per 3 mesi
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  19. 30 novembre 1980 — 1 gennaio 1998per 17 anni
  20. 20 gennaio 1977 — 30 novembre 1980per 4 anni
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Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 20 marzo 2001. 17 parole aggiunte.

… sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata. aggiunto: La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art25 · fonte del testo

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