Art. 25 — Cartella di pagamento
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L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo ((...)) e ogni altro elemento in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1999
