Art. 25 — Cartella di pagamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →
Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977
