Art. 76 — Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria

93 L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e` verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19. 1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni ((dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis)). 93 Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

  • a)dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
  • b)dalla data in cui e` stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19 ((...)); dalla data della notificazione della decisione delle ((Corti di giustizia tributarie)) ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; 93
  • c)dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52. ((Le sanzioni amministrative)) devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione. 93 L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 76, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 3 ottobre 2024. 15 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.

… 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni aggiunto: dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta tolto: proporzionale aggiunto: principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena …

b) dalla data in cui e` stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19tolto: , se si tratta di imposta complementareaggiunto: ...; dalla data della notificazione della decisione delle tolto: commissioni aggiunto: Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso …

… dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52. tolto: La soprattassa e la pena pecuniaria aggiunto: Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta … in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'arttolto: . 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art76 · fonte del testo

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