Art. 25 — Cartella di pagamento
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Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, ((l'importo dei versamenti diretti effettuati)), le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1977 al 30 novembre 1980
