Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 480,

terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 aprile 1970 dalla Corte di cassazione -

sezione terza civile - nel procedimento civile vertente tra Castoro

Clelia e la società Telefunken radio-TV, iscritta al n. 29 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1971 dal pretore di Lauro nel

procedimento civile vertente tra Aprano Francesco e il Banco di Napoli,

iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;

3) ordinanza emessa il 19 giugno 1971 dal pretore di Tricase nel

procedimento civile vertente tra Sgarlata Gerardo e Tosto Walter,

iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Veronese Mario e la società

Fotoincisa Reprolit, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26

gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1973 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte di cassazione (sez. III civile) in un giudizio per

regolamento di competenza promosso da Clelia Castoro in una causa di

opposizione a precetto vertente con la società Telefunken, ha

sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dalla ricorrente, questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del

codice di procedura civile, in relazione all'art. 27 dello stesso

codice, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Si afferma, nell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata,

nella parte in cui individua il giudice competente per territorio a

conoscere delle opposizioni preesecutive a precetto con riferimento

alla dichiarazione di residenza od alla elezione di domicilio

effettuata dal creditore nel precetto stesso, finisce con il far

dipendere da una designazione del tutto autonoma di quest'ultimo il

foro competente, e ciò in contrasto sia con il principio del giudice

naturale che con il principio di eguaglianza.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971.

Non vi è stata costituzione delle parti interessate, né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Analoghe questioni, rispetto all'art. 480, comma terzo, del

codice di procedura civile, sono state sollevate con altre tre

ordinanze emesse, rispettivamente, dal pretore di Lauro nel

procedimento civile vertente tra Francesco Aprano e il Banco di Napoli,

dal pretore di Tricase nel procedimento civile vertente tra Gerardo

Sgarlata e Walter Tosto, e dal pretore di Modena nel procedimento

civile vertente tra Mario Veronese e la società Fotoincisa Reprolit.

Nelle ordinanze dei pretori di Tricase e di Modena la questione è

stata proposta in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

mentre nella ordinanza del pretore di Lauro la questione è stata

sollevata con riferimento al solo art. 25 della Costituzione. Peraltro,

i motivi addotti a sostegno di tutte e tre le ordinanze di rimessione

ricalcano, in sostanza, quelli dell'ordinanza della Cassazione.

Le tre ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 112 del 5 maggio

1971, n. 240 del 22 settembre 1971 e n. 23 del 26 gennaio 1972.

Non si è costituita nessuna delle parti interessate, né vi è

stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze di rimessione sollevano la stessa

questione di legittimità costituzionale, e pertanto i giudizi possono

essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Con le ordinanze sopra ricordate viene proposta questione di

costituzionalità dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura

civile, in relazione all'art. 27 stesso codice, e in riferimento agli

artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Secondo l'ordinanza

della Corte di cassazione, - cui le tre successive sostanzialmente

aderiscono nelle motivazioni e nelle conclusioni -, la disposizione

dell'art. 480, terzo comma, dettata in rapporto all'esigenza di

radicare la competenza per le eventuali opposizioni nel forum

executionis, consentirebbe alla parte istante di eludere la finalità

voluta dal legislatore, rimettendo alla sua libera scelta "la facoltà

di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di residenza o di

domicilio", anche in luogo non avente "nessun collegamento con quello

ove sono i beni da espropriare, e ove quindi si procederà poi in

concreto alla espropriazione". In tale ipotesi, rimarrebbe frustrato

"quel necessario rapporto di equilibrio tra i contendenti, cui tendono

le ordinarie norme sulla competenza, nella ripartizione dei disagi che

l'amministrazione della lite comporta, poiché alla libera iniziativa

del creditore precettante di prescegliere - attraverso la elezione di

domicilio - il giudice della causa di opposizione, niun rimedio

correttivo fa riscontro in favore del debitore, il quale rimane

costretto ad adire un giudice che soltanto l'altra parte ha potuto

predeterminare, con autonoma designazione, svincolata da un qualsiasi

criterio obbiettivo, precostituito dalla legge". La disciplina della

competenza per territorio, ai fini delle cause di opposizione al

precetto, prima dell'inizio della esecuzione, potrebbe, di conseguenza,

risultare, "in concrete applicazioni, lesiva dei principi di

eguaglianza e del giudice naturale, rispettivamente posti dagli artt. 3

e 25 della Costituzione".

3. - La proposta questione si riferisce unicamente alla

individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni

proponibili anteriormente all'inizio della esecuzione, e soltanto

rispetto alla esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili

o immobili. Non sono infatti possibili incertezze sul luogo

dell'esecuzione, e quindi sul giudice competente, quando trattasi di

espropriazione forzata di crediti (per cui è competente il giudice del

luogo dove risiede il terzo debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.),

o di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (per cui è

competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto:

art. 26, terzo comma, c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in

forma specifica, almeno per beni immobili, dato che il precetto per

consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere,

oltre le indicazioni di cui all'art. 480, anche la descrizione sommaria

dei beni stessi (art. 605, primo comma, c.p.c.).

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili, a norma

dell'art. 26, primo comma, c.p.c., è competente "il giudice del luogo

in cui le cose si trovano" (rispettivamente, il pretore o il tribunale:

cfr. art. 16): e gli artt. 513, 543 e 555 indicano i requisiti

oggettivi per il pignoramento mobiliare presso il debitore o presso

terzi, e per il pignoramento immobiliare. In correlazione con questa

normativa, l'art. 27 c.p.c. stabilisce che per le cause di opposizione

alla esecuzione forzata è competente "il giudice del luogo

dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma", e

per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente "il

giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione". Tanto per la

esecuzione quanto per le opposizioni la competenza territoriale è

inderogabile (art. 28).

4 - Ciò premesso, per risolvere la proposta questione occorre

ancora considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni

che disciplinano la competenza per le opposizioni alla esecuzione e

agli atti esecutivi, prima dell'inizio della esecuzione. L'art. 615,

primo comma, c.p.c., dispone che quando si contesta il diritto della

parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non è ancora

iniziata, l'opposizione al precetto può essere proposta con citazione

"davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a

norma dell'art. 27"; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che

le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e

del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con

atto di citazione "davanti al giudice indicato nell'art. 480, terzo

comma".

5 - Dal complesso di queste disposizioni, che si integrano e

richiamano a vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 480, terzo

comma, non contiene una norma regolatrice della competenza: le sue

disposizioni debbono essere interpretate ed applicate con riferimento

alle norme generali e inderogabili sulla competenza per territorio

contenute negli articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro

delle opposizioni all'esecuzione). Queste norme debbono essere

osservate dalla parte istante per la dichiarazione di residenza o

elezione di domicilio che è tenuta a fare, giusta il disposto

dell'art. 480, "nel comune in cui ha sede il giudice competente per la

esecuzione", ossia il giudice del luogo in cui si trovano le cose

mobili o immobili sulle quali essa intende procedere ad esecuzione

forzata. Si tratta dunque di accertare se, nella concreta applicazione,

la disposizione dell'art. 480, terzo comma, che fa obbligo alla parte

istante di indicare nel precetto il luogo della prevista e minacciata

esecuzione, possa comportare il denunciato contrasto con i principi

sanciti dall'art. 3 dall'art. 25, primo comma, della Costituzione,

consentendo una arbitraria determinazione del giudice competente per le

eventuali opposizioni proponibili prima dell'inizio della esecuzione,

mediante elezione di domicilio in un comune nel quale non sussista

alcuna possibilità di esecuzione forzata nei confronti del debitore.

È incontestabile che la facoltà di individuare i beni, immobili o

mobili, sui quali intende procedere alla esecuzione, debba competere

alla parte istante: salvi i limiti stabiliti dalla legge circa la

impignorabilità assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di

rendere l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la parte istante ha

il diritto di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare,

ed anche di ricorrere contemporaneamente o successivamente ai diversi

mezzi di espropriazione previsti dalla legge, procedendo a pignoramento

con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 483 e segg., 513 e

segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre norme regolatrici dell'esecuzione.

Il legislatore non ha imposto alla parte istante di indicare nel

precetto le cose mobili o immobili sulle quali intende procedere ad

espropriazione forzata (mentre tale indicazione ha richiesto nel

precetto per consegna o rilascio: cfr. art. 605, primo comma, c.p.c.),

e il diverso regime ha evidente giustificazione nella differenza tra i

due tipi di esecuzione, oltre che nella esigenza di consentire alla

parte istante di procedere alla esecuzione nel luogo ove si trovino

beni mobili o immobili rispetto ai quali ritenga più spedita e agevole

la soddisfazione del suo diritto, e di avvalersi alternativamente,

cumulativamente e successivamente di diversi mezzi di espropriazione,

anche su beni diversi e situati in luoghi diversi (o trasferiti dal

debitore da uno ad altro luogo).

6. - Pur nel doveroso rispetto di questa facoltà di scelta della

parte istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere

che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di

domicilio laddove ha sede il giudice competente per l'esecuzione;

predeterminandosi così nel precetto il luogo della minacciata

esecuzione, ancorché tale indicazione non sia richiesta a pena di

nullità, né sia definitivamente vincolante.

Oggetto della norma è appunto quello di consentire al debitore di

individuare il giudice territorialmente competente al fine della

notificazione al creditore della opposizione al precetto che egli

intenda proporre prima dell'effettivo inizio della esecuzione: essa

consente bensì alla parte istante di indicare il luogo della

esecuzione, qualora il debitore possegga una pluralità di beni mobili

o immobili, siti in luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la

determinazione del foro dell'esecuzione, perché il giudice competente

non può essere se non quello di un luogo in cui sia consentito dalla

legge di procedere a pignoramento, e trattasi di competenza

territoriale inderogabilmente stabilita dalla legge. Si deve ricordare

a questo riguardo che il creditore non può proporsi di procedere a

pignoramento mobiliare presso il debitore se non nella casa dello

stesso o negli altri luoghi a lui appartenenti, giusta le puntuali

disposizioni dell'art. 513 c.p.c. che disciplinano la ricerca delle

cose da pignorare, e che incertezze non sono possibili nemmeno per il

pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), o per il pignoramento

presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 c.p.c.).

Occorre qui precisare il significato della formula usata dal

legislatore nel prescrivere che il precetto deve contenere la

dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte

istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la

esecuzione. La dichiarazione di residenza è ovviamente prevista con

riguardo alla eventualità che la parte istante abbia la propria

residenza in quel comune, nel quale, altrimenti, è tenuta ad eleggere

domicilio: su questo punto ogni possibile dubbio è escluso tanto dai

lavori preparatori del nuovo codice di procedura civile, quanto dalle

disposizioni del codice precedente, da cui è derivata la formulazione

dell'art. 480, terzo comma (cfr. artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865).

7. - Si obbietta nelle ordinanze di rinvio, - le quali riecheggiano

rilievi critici svolti dalla dottrina -, che il precetto è atto

neutro, privo per la sua natura e funzione di elementi predeterminanti

circa i beni da espropriare, e quindi circa la determinazione del luogo

e del foro dell'esecuzione. Ciò è vero: ma non ne consegue tuttavia

che la parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma,

abbia "la facoltà di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di

residenza o di domicilio", eludendo così le finalità volute dal

legislatore, e violando le norme inderogabili regolatrici della

competenza. Ritiene la Corte che la norma denunciata debba essere

interpretata nel significato proprio delle parole e secondo la chiara

intenzione del legislatore: il quale ha precisamente stabilito che la

parte istante debba eleggere domicilio, ove già non vi abbia

residenza, laddove "ha sede il giudice competente per la esecuzione".

Per la inosservanza di questa disposizione, lo stesso art. 480, terzo

comma, nella seconda parte, commina puntuale sanzione, disponendo che

"in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al

giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla

parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso".

Nella ipotesi prospettata dalle ordinanze di rinvio, che il

creditore "dichiari una residenza o elegga un domicilio non aventi

nessun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove

quindi si procederà poi in concreto alla esecuzione", ritiene la Corte

che la legge assicuri ai debitore precettato un sicuro rimedio

correttivo, qualora intenda proporre opposizione prima dell'inizio

dell'esecuzione. Egli avrà, infatti, la possibilità di controllare

immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza

per territorio, quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo

comma, c.p.c.; e quindi, in mancanza della dichiarazione di residenza o

della elezione di domicilio presso la sede del giudice competente,

(ossia del giudice di un luogo in cui sia dalla legge consentito il

pignoramento, a norma degli artt. 513, 543 e 555 c.p.c.), avrà la

facoltà di proporre opposizione - ai sensi dell'art. 615, primo comma,

come dell'art. 617, primo comma - davanti al giudice del luogo in cui

il precetto gli fu notificato, cioè di regola davanti al giudice del

luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Ciò in base non solo

all'art. 480, terzo comma, ma anche all'espresso disposto dell'art. 27

c.p.c., che per le cause di opposizione dichiara competente il giudice

del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo

comma, ossia salva precisamente la disposizione contenuta nella seconda

parte del terzo comma. Questa interpretazione dell'art. 480, terzo

comma, non contrasta con il principio ripetutamente enunciato dalla

giurisprudenza ordinaria, che quando l'esecuzione non è ancora

iniziata, non potendosi conoscere con certezza il luogo in cui si

trovano i beni che saranno sottoposti alla esecuzione stessa, la

dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio che il creditore

è tenuto a fare nel precetto serve a stabilire in via presuntiva il

luogo della minacciata esecuzione, ed è determinante al fine di

radicare definitivamente la competenza del giudice che ivi ha sede a

pronunciarsi sulle eventuali opposizioni del precettato. È infatti

appena il caso di osservare che la competenza per territorio per le

cause di opposizione all'esecuzione è sempre inderogabile (cfr. art.

28 c.p.c.), e che pertanto l'eventuale elezione di domicilio in luogo

ove non sussista la possibilità di procedere a pignoramento, mobiliare

o immobiliare, non potrebbe mai ritenersi operante a, sensi dell'art.

480, terzo comma, né comunque idonea ad attribuire al giudice di quel

luogo una competenza inderogabilmente stabilita dalla legge.

8. - Indubbiamente la legge potrebbe eliminare difficoltà o

incertezze di interpretazione e di applicazione delle norme di cui ci

si occupa. Ma le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera

materia, per un più preciso dettato delle singole norme e per un loro

migliore coordinamento, trascendono la questione di legittimità

costituzionale che è stata sottoposta a questa Corte, chiamata ad

accertare se la disposizione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. sia o

non sia conforme alla Costituzione, per contrasto con gli artt. 3 e 25,

primo comma.

Il prospettato contrasto non sussiste: in base alla norma

denunciata la parte istante "deve" dichiarare la propria residenza o

eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per

la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma

inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a

scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi

diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui

la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni

prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non

consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito

per legge, né comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.

9. - La Corte ritiene opportuno ricordare che il precetto non è

atto di esecuzione, ma una mera intimazione di adempiere l'obbligo

risultante da titolo esecutivo, con l'avvertimento che in mancanza si

procederà ad esecuzione forzata. Il precettato che intenda proporre

opposizione prima dell'inizio della esecuzione, promuove dunque come

attore il relativo giudizio, mediante atto di citazione, tanto ai sensi

dell'art. 615, primo comma, quanto ai sensi dell'art 617, primo comma.

Mentre in un normale giudizio di cognizione la competenza sarebbe

quella del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, ossia del

giudice del luogo in cui il creditore opposto ha la residenza o il

domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 19 c.p.c.), per questi speciali

giudizi di cognizione, che sono i giudizi di opposizione

all'esecuzione, in base al principio sancito dall'art. 27 c.p.c.

competente è il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la

disposizione dell'art. 480, terzo comma. Le due disposizioni dell'art.

480, terzo comma, corrispondono, dunque, ai principi generali

regolatori della competenza per territorio, in pieno parallelismo con

quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. rispetto alla domanda di

ingiunzione e alla intimazione di licenza. La differenza dovuta al

fatto che possa esservi una pluralità di beni mobili o immobili

soggetti a pignoramento, siti in luoghi diversi, giustifica il regime

stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il precetto, con l'obbligo

fatto alla parte istante di predeterminare il luogo della minacciata

esecuzione.

D'altra parte, la eventualità che il creditore, dopo aver eletto

domicilio dove abbia sede un giudice competente per l'esecuzione, possa

successivamente procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non

ha rilevanza rispetto alla dedotta questione di costituzionalità

dell'art. 480, terzo comma, dato che la decisione su un'opposizione al

precetto proposta prima dell'inizio della esecuzione avrà efficacia

generale in ordine a tutte le esecuzioni cui siasi proceduto a seguito

di quel determinato precetto.

Anche sotto questi profili risulta confermata la infondatezza della

questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice

di procedura civile, in relazione all'art. 27 dello stesso codice,

sollevata con le ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e

25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - SEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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