Art. 7 — Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato e' la dimostrazione che il contratto di locazione e' stato registrato, che l'immobile e' stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo e' stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unita' immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto e' stato dichiarato nonche' gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza. 1 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97

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Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge."

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 10/10/2001, n. 39) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo 7.

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 333/2001

    Ha colpito questo articolo
    5 ottobre 2001

    Inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Infatti, il rimettente, pur affermando che il giudizio pendente dinanzi a lui non può essere definito senza l’applicazione della norma denunciata, nulla dice circa i motivi sui quali esso si fonda e nemmeno ne chiarisce l’oggetto, venendo in tal modo a precludere la necessaria verifica riguardo all’avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della questione. M.F.

    Art. 7 Locazioni abitative · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 ottobre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2000 al 11 ottobre 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 10/10/2001, n. 39) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo 7.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art7 · fonte del testo

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