Art. 180 c.g.c. — Deposito dell'atto di impugnazione

[1]1. ((L'atto)) di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

[2]2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

[3]3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.

Testo vigente dal 1 aprile 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2019 al 1 aprile 2021. 5 parole tolte, 1 parola aggiunta.

1. tolto: Nei giudizi di appello... l'atto aggiunto: L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art180 · fonte del testo

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