Art. 299 c.p.c. — Morte o perdita della capacità prima della costituzione

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Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 166.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 299 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15622/2026

    21 maggio 2026

    Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

    Art. 299 c.p.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 165 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14202/2026

    14 maggio 2026

    Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.

    Art. 299 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 152 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34083/2025

    24 dicembre 2025

    Gli eventi contemplati dagli artt. 299 e 300 c.p.c., se si verificano dopo la pubblicazione della sentenza, non determinano l'interruzione del processo (il quale, in tale fase, versa in uno stato di quiescenza) ma incidono esclusivamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione, nonché sul decorso dei termini per impugnare.

    Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 328 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30166/2025

    15 novembre 2025

    I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.

    Art. 299 c.p.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 80 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 159/1971

    Parametro
    6 luglio 1971

    È illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. È del pari illegittimo lo stesso articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300 c.p.c. comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

    Art. 305 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art299 · fonte del testo

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