Il Ministero delle finanze e' responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilita' senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 5 febbraio 1983

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-21;22~art6 · fonte del testo

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