Codice civile

Art. 1485 c.c. — Chiamata in causa del venditore

[1]Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

[2]Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1485 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11593/2026

    28 aprile 2026

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale e, a differenza di quest'ultimo - che ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del thema decidendum - non assume una posizione distinta, bensì la stessa posizione del proprio dante causa: ne consegue che egli non può proporre domande nuove, neppure a titolo di garanzia impropria ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire. (Nella specie, la S.C., in un giudizio in cui i proprietari di un'unità immobiliare in condominio, dopo aver convenuto altri condomini al fine di far valere i propri diritti su un vano condominiale, avevano chiamato in causa l'acquirente dell'unità immobiliare già nella titolarità dei convenuti, ha escluso per il compratore la possibilità di proporre nello stesso giudizio la domanda nuova di evizione, estranea all'ormai definita posizione processuale dei propri danti causa).

    Art. 1485 c.c. · Art. 111 c.p.c. · Art. 1483 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1485 · fonte del testo

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