Art. 2560 c.c. — Debiti relativi all'azienda ceduta

[1]L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

[2]Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2560 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30758/2025

    22 novembre 2025

    In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.

    Art. 2560 c.c. · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di novembre 2025, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25393/2025

    16 settembre 2025
    • Azienda

    In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.

    Art. 2560 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 74 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15678/2025

    12 giugno 2025

    In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a. non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a., sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile.

    Art. 2560 c.c. · Art. 111 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 15 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2560 · fonte del testo

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