Art. 28 — Rinnovazione del contratto

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attivita' indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attivita' alberghiere ((o all'esercizio di attivita' teatrali)), di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore puo' esercitare la facolta' di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalita' e i termini ivi previsti.

Testo vigente dal 15 febbraio 2007

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22193/2025

    1 agosto 2025

    In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, non sussiste incompatibilità tra la disdetta in vista della futura scadenza e la successiva risoluzione consensuale del contratto anteriore a tale scadenza, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, al conduttore non spetta il diritto di prelazione previsto per il caso di sua mancata rinnovazione automatica, essendo venuto meno il contratto non per tale ragione, bensì in conseguenza della richiamata risoluzione consensuale.

    Art. 28 · Art. 38 Legge sull’equo canone · Art. 1372 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 245 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 252/1983

    Parametro
    28 luglio 1983

    riuniti i giudizi: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn. 243, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 561, 663, 664 del 1982; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone) nonché degli artt. 657 e segg. cod.…

    Art. 1 Legge sull’equo canone · Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 65 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 15 febbraio 2007. 5 parole aggiunte.

… sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attivita' alberghiere aggiunto: o all'esercizio di attivita' teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art28 · fonte del testo

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