Art. 62 c.c.i.i. — Convenzione di moratoria

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

  • a)tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni ((sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria)) del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;
  • b)i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
  • c)i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;
  • d)un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c). In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale ((individuato ai sensi dell'articolo 27)). ((Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.)) Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 21 parole tolte, 37 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazionetolto: patrimoniale, economica aggiunto: economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;

c) tolto: vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, tolto: possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale aggiunto: non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;

… domicilio digitale. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale aggiunto: individuato ai sensi dell'articolo 27. Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art62 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari