Codice civile

Art. 1388 c.c. — Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facolta' conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1388 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32560/2025

    13 dicembre 2025
    • Comune

    La convenzione tra enti locali per la gestione condivisa di funzioni e servizi, prevista dall'art. 30 del TUEL, non determina la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica autonoma, risolvendosi in una delega collettiva ad uno dei comuni associati (ente capofila) per l'esercizio accentrato della funzione - la cui titolarità rimane in capo agli enti deleganti - tramite una mera articolazione organizzativa.

    Art. 1388 c.c. · Art. 30 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 31 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 1704 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15301/2025

    9 giugno 2025

    L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).

    Art. 1388 c.c. · Art. 474 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 477 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Essenziale alla rappresentanza è l'agire in nome nell'interesse del rappresentato; effetto della rappresentanza e la diretta ripercussione nel patrimonio del rappresentato delle conseguenze dell'atto compiuto dal procuratore (articolo 1388). Il passaggio diretto e immediato al rappresentato dei diritti e degli obblighi derivanti dal negozio compiuto dal rappresentante, ha come base, nella rappresentanza volontaria, la dichiarazione di volontà del rappresentato, espressa nella procura e diretta all'appropriazione delle conseguenze giuridiche del negozio rappresentativo. La conseguenza è che per la validità del negozio principale è necessaria la capacità legale del rappresentato (art. 1389, primo comma) e la sua legittimazione al contratto (art. 1389, secondo comma), mentre basta che il rappresentante abbia la capacità naturale (art. 1389, primo comma). Quest'ultima norma si giustifica considerando che il soggetto capace ha facoltà di tutelare i suoi interessi come meglio crede; se, per tutelarli, si vale di un soggetto non dotato di piena capacità, ciò rientra nei limiti del suo potere, incontrollabile e discrezionale, di attuare e garantire i suoi interessi nel modo che a lui può sembrare più confacente. Ma il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante; perciò, per le cause che influiscono sulla qualità e sull'efficienza intrinseca del volere (errore, violenza, dolo, scienza o ignoranza, buona o mala fede) deve aversi riguardo solo alla persona del rappresentante (articoli 1390 e 1391, primo comma). Si fa eccezione nel caso in cui l'anomalia della volontà o lo stato soggettivo influente concerna un elemento predeterminato dal rappresentato; in tal caso, la volontà viziata, la scienza o l'ignoranza del rappresentato non possono dirsi del tutto estranee alla creazione del negozio rappresentativo, date che questo si ricollega al conferimento dei poteri di rappresentanza. Si dà pertanto rilievo alla situazione subiettiva del rappresentato (articoli 1390 e 1391, primo comma), il quale però non potrà in alcun caso giovarsi, se è in mala fede, dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante (art. 1391, secondo comma). Il rappresentante può vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri conferitigli (art. 1388). La buona fede del terzo tuttavia influisce sull'efficienza della rappresentanza; e a tutela dell'affidamento che egli ha avuto nella situazione creata dal rappresentante, in base alla direttiva segnata dall'art. 370 secondo comma, cod. comm., a lui non sono opponibili nè le modificazioni nè la revoca della procura che non abbia conosciute al tempo del contratto o che, con mezzi idonei, non siano state portate a sua conoscenza (art. 1396, primo comma). Non sono a lui opponibili se le ha senza colpa ignorate, neanche le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza (art. 1396, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 635

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1388 · fonte del testo

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