Codice civile

Art. 1326 c.c. — Conclusione del contratto

[1]Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

[2]L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

[3]Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

[4]Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.

[5]Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1326 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9733/2025

    14 aprile 2025
    • Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato

    Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).

    Art. 1326 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 1350 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel regolare la perfezione del contratto si sono tenuti presenti i principi degli articoli 36 e seguenti del codice di commercio, ai quali si riconosceva già un'attitudine espansiva verso il campo dei contratti civili. La perfezione del contratto è governata dal principio della cognizione art. 1326, primo comma), attenuato da una presunzione iuris tantum di conoscenza della dichiarazione per il solo fatto dell'arrivo di questa all'indirizzo del destinatario (art. 1335); la presunzione può essere vinta dalla prova, a carico del destinatario, di non avere potuto senza colpa aver notizia della dichiarazione. Il sistema della cognizione è stato considerato più rispondente alla logica giuridica, perchè non si può ammettere che un soggetto resti volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell'esistenza del vincolo. Ora questa coscienza si acquista con la notizia della volontà dell'altra parte di piena adesione alla proposta; ciò del resto è più rispondente alle esigenze del commercio giuridico, che vuole sicurezza e chiarezza nei rapporti. Vero è che non è agevole provare che il destinatario ha avuto notizia della comunicazione rivoltagli: ma sta in questa difficoltà di prova il motivo della presunzione di conoscenza stabilita nell'art. 1335, che è ragionevole, perchè ordinariamente le missive vengono lette appena arrivano, e perchè riesce quanto meno facile al destinatario dimostrare le cause incolpevoli della mancata cognizione. Si è abbandonato il sistema della cognizione e non si è più richiesto il requisito subiettivo dello scambio delle due dichiarazioni, nei casi in cui la dichiarazione dell'accettante si immedesima con l'esecuzione della prestazione. Allora l'accettazione non ha una propria esistenza autonoma e non ne sarebbe concepibile la comunicazione al proponente: il contratto si perfezionerà al momento dell'esecuzione e là dove questa si verifica. Ma, perchè ciò avvenga, perchè cioè si possa prescindere dalla necessità che il proponente sappia nell'accettazione, occorre che l'esecuzione immediata implicante accettazione sia richiesta dal proponente, sia voluta dalla natura del contratto o sia autorizzata dagli usi in tali sensi è l'art. 1327, che corrisponde al secondo comma dell'art. 36 del codice di commercio. Questa ultima disposizione era stata variamente interpretata, e si discuteva vivamente se le ipotesi a cui essa si riferiva fossero tre distinte o due o una sola. La formula adottata nell'art. 1327, con l'impiego della disgiuntiva «o», chiarisce che le ipotesi sono tre, e che ognuna di esse conferisce all'esecuzione il particolare effetto ivi previsto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 605

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1326 · fonte del testo

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