Art. 21 c.a.d. — Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)). 2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 110 parole tolte, 81 parole aggiunte.

tolto: Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecnicheaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo tolto: 20, comma 3, ha altresi' l'efficacia prevista dall'articolo 2702 aggiunto: 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civiletolto: . L'utilizzo del dispositivo diaggiunto: , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o tolto: digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata aggiunto: con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale aggiunto: ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. 2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art21 · fonte del testo

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