Art. 1967 c.c. — Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1967 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Art. 1967 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Un delicato problema si è dovuto risolvere in relazione alla forma della transazione. L'art. 1314 del codice del 1865 richiedeva in ogni caso per la transazione la forma scritta ad substantiam; ma tale prescrizione non si applicava, per unanime consenso, alla materia commerciale. L'esigenza di una soluzione unitaria per ogni categoria di rapporti ha indotto a una soluzione intermedia. Mentre l'art. 1350 n. 12 richiede la forma scritta ad substantiam per le transazioni relative alla proprietà di beni immobili, a diritti reali immobiliari e agli altri rapporti ad essi assimilati, il che è giustificato anche dal fatto che in questi casi la transazione deve essere trascritta; invece per gli altri casi la transazione deve soltanto essere provata per iscritto (art. 1967). Si è considerato che la composizione della lite è un risultato veramente apprezzabile solo se essa abbia un grado di certezza che solo lo scritto può dare; tuttavia è parso sufficiente che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 1350, la forma scritta fosse richiesta solo ad probationem, allo scopo di applicare il limite di ammissibilità della prova per testimoni stabilito dall'art. 2725, primo comma. La prova per testimoni è sempre il mezzo probatorio meno sicuro, al quale non è consigliabile ricorrere quando si tratta di accertare la definizione convenzionale di una controversia. Qui l'unità fra la materia civile e la materia commerciale si è realizzata sacrificando assieme la libertà di forme che si riteneva dominante nella materia commerciale e il rigoroso formalismo sul quale era impostato il sistema del codice civile. DELLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 774
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1967 · fonte del testo
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