Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di credito fondiario, qualora il trasferimento del bene ipotecato non sia stato notificato alla banca creditrice ai sensi dell'art. 20 r.d. n. 646 del 1905, l'atto di pignoramento diretto formalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamente il bene gravato - manifestando l'inequivocabile volontà del creditore di avvalersi dello ius sequelae proprio del diritto reale di garanzia - è idoneo a interrompere il termine ventennale di cui all'art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente.
Art. 20 · Art. 2880 c.c.
Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le questioni sollevate, per violazione del diritto di difesa, nei confronti dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul credito fondiario (r.d. 16 luglio 1905, n. 646), riguardo all'espropriazione di immobili ipotecati, per la mancata previsione del diritto degli aventi causa del mutuatario originario, anche quando non abbiano notificato giudizialmente all'istituto procedente - come prescritto dal primo comma del medesimo articolo - a qual titolo sono sottentrati nel possesso o godimento del fondo, ad essere avvisati, ai sensi dell'art. 498, cod. proc. civ., dell'espropriazione ed inoltre, quando, in mancanza di tale avviso, siano intervenuti nel giudizio, a chiedere la liberazione dall'ipoteca e ad esigere, a tal fine, il deposito, da parte dell'istituto, del piano di frazionamento del mutuo, attengono alla disciplina del processo esecutivo. È perciò incontestabile la legittimazione del giudice dell'esecuzione a promuovere l'incidente di costituzionalità, dovendo senz'altro escludersi che con l'intervento, nel caso, di alcuni aventi causa del mutuatario originario si sia realizzata - come sostenuto dal Credito fondiario e industriale FONSPA in eccezione di inammissibilità avanzata in proposito - una forma di opposizione che comporti la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice.
Art. 24 cost. · Art. 498 c.p.c. · Art. 619 c.p.c. · Art. 44 cost.
Le norme internazionali pattizie, quale l'invocato art. 6, paragrafo 3, lettera a, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di operatività dell'art. 10 della Costituzione che può avere ad oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.). - Riguardo all'art. 10 Cost. ved. sent. nn. 32/1960, 69/1976, 48/1979, 96/1982, 323/1989 e 364/1989, e in particolare, 104/1969, 188/1980, 91/1986, 153/1987, 315/1990.
Art. 10 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario
Non può ritenersi lesiva del diritto di difesa la possibilità concessa all'istituto mutuante, dall'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in deroga alle norme dell'art. 602 cod. proc. civ., di promuovere l'espropriazione forzata del fondo ipotecato, nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, senza darne avviso anche ai successori ed aventi causa del debitore, a meno che questi, a loro volta, non abbiano in precedenza notificato all'istituto il loro subentro nel possesso dell'immobile. La eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dei terzi acquirenti dipende infatti dall'inosservanza di un onere, quale la richiesta previa notifica, di facile adempimento, data la agevole rilevazione dell'esistenza dell'ipoteca. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Con decisioni di non fondatezza e, successivamente, di manifesta infondatezza, di identiche questioni: S. nn. 61/1968 e 249/1984 e O. n. 125/1987.
Art. 24 cost. · Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 5 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata la questione gia` dichiarata non fondata, se non siano proposti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, nella parte in cui consente all'Istituto mutuante di espropriare l'immobile gravato da garanzia ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti nei confronti del "debitore iscritto", cioe` del debitore che ha beneficiato del mutuo, e cio` anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il bene, sollevata per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.). - cfr. S. n. 249 del 1984. - v. S. n. 249/1984 e 189/1986.
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La tutela costituzionale apprestata dall'art. 24 Cost. non è incompatibile con l'imposizione di oneri e condizioni purché collegati a situazione di agevole rilevazione (l'esistenza di un'ipoteca) e di facile adempimento (la notificazione del subentro successore a titolo universale o particolare nelle titolarità del bene ipotecato). Ne' giova elencare gli inconvenienti che deriverebbero all'attuale proprietario del bene ipotecato dalla mancata partecipazione al processo esecutivo, dipendendo tali inconvenienti dalla inosservanza di un non pesante dovere. Ne' può addursi la violazione del principio di eguaglianza richiamando gli ingiustificati privilegi di cui godono gli enti esercenti il credito fondiario rispetto alla genericità dei creditori ipotecari, e la situazione di particolare soggezione in cui si trovano gli aventi causa del debitore di istituto di credito fondiario rispetto a qualsiasi altro debitore ipotecario, dato che le speciali garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario rispondono a particolari esigenze del settore. Non sono, pertanto fondate - in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, il quale impone ai successori a titolo universale o particolare del debitore ed agli aventi causa l'onere della notifica all'istituto di credito fondiario del subentro nel possesso e godimento del fondo ipotecato, in difetto della quale l'istituto potrà procedere alla esecuzione ugualmente nei confronti del debitore iscritto (a prescindere dalla chiamata in giudizio dei subentrati). - V. Sent. n. 166/1963 - " " 112/1964 - " " 61/1968 - " " 211/1976
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario
Tra gli interessi della persona defunta oggetto di tutela non rientra il diritto di difesa di cui all'art. 24, comma secondo della Costituzione.
Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 24 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art20 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.