Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    14 maggio 2026

    In tema di credito fondiario, qualora il trasferimento del bene ipotecato non sia stato notificato alla banca creditrice ai sensi dell'art. 20 r.d. n. 646 del 1905, l'atto di pignoramento diretto formalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamente il bene gravato - manifestando l'inequivocabile volontà del creditore di avvalersi dello ius sequelae proprio del diritto reale di garanzia - è idoneo a interrompere il termine ventennale di cui all'art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente.

    Art. 20 · Art. 2880 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 155 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 467/1993

    Questione infondata
    28 dicembre 1993

    Le questioni sollevate, per violazione del diritto di difesa, nei confronti dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul credito fondiario (r.d. 16 luglio 1905, n. 646), riguardo all'espropriazione di immobili ipotecati, per la mancata previsione del diritto degli aventi causa del mutuatario originario, anche quando non abbiano notificato giudizialmente all'istituto procedente - come prescritto dal primo comma del medesimo articolo - a qual titolo sono sottentrati nel possesso o godimento del fondo, ad essere avvisati, ai sensi dell'art. 498, cod. proc. civ., dell'espropriazione ed inoltre, quando, in mancanza di tale avviso, siano intervenuti nel giudizio, a chiedere la liberazione dall'ipoteca e ad esigere, a tal fine, il deposito, da parte dell'istituto, del piano di frazionamento del mutuo, attengono alla disciplina del processo esecutivo. È perciò incontestabile la legittimazione del giudice dell'esecuzione a promuovere l'incidente di costituzionalità, dovendo senz'altro escludersi che con l'intervento, nel caso, di alcuni aventi causa del mutuatario originario si sia realizzata - come sostenuto dal Credito fondiario e industriale FONSPA in eccezione di inammissibilità avanzata in proposito - una forma di opposizione che comporti la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice.

    Art. 24 cost. · Art. 498 c.p.c. · Art. 619 c.p.c. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 496/1991

    Questione infondata
    27 dicembre 1991

    Le norme internazionali pattizie, quale l'invocato art. 6, paragrafo 3, lettera a, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di operatività dell'art. 10 della Costituzione che può avere ad oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.). - Riguardo all'art. 10 Cost. ved. sent. nn. 32/1960, 69/1976, 48/1979, 96/1982, 323/1989 e 364/1989, e in particolare, 104/1969, 188/1980, 91/1986, 153/1987, 315/1990.

    Art. 10 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 184/1991

    Questione infondata
    29 aprile 1991

    Non può ritenersi lesiva del diritto di difesa la possibilità concessa all'istituto mutuante, dall'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in deroga alle norme dell'art. 602 cod. proc. civ., di promuovere l'espropriazione forzata del fondo ipotecato, nei soli confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo, senza darne avviso anche ai successori ed aventi causa del debitore, a meno che questi, a loro volta, non abbiano in precedenza notificato all'istituto il loro subentro nel possesso dell'immobile. La eventuale mancata partecipazione al processo esecutivo dei terzi acquirenti dipende infatti dall'inosservanza di un onere, quale la richiesta previa notifica, di facile adempimento, data la agevole rilevazione dell'esistenza dell'ipoteca. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Con decisioni di non fondatezza e, successivamente, di manifesta infondatezza, di identiche questioni: S. nn. 61/1968 e 249/1984 e O. n. 125/1987.

    Art. 24 cost. · Art. 20 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 5 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art20 · fonte del testo

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