Art. 2866 c.c. — Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti

[1]Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennita' verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.

[2]Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformita' dell'art. 2843.

[3]Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2866 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8892/2025

    3 aprile 2025

    Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.

    Art. 2866 c.c. · Art. 1203 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 161 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2866 regola i diritti del terzo acquirente nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti. Si disputava sotto l'impero del codice precedente se il terzo, dopo aver pagato i creditori iscritti o dopo aver rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione, avesse ragione d'indennità verso il suo autore anche nel caso di acquisto a titolo gratuito. La questione riceve nel testo soluzione affermativa, per la ragione, già addotta in dottrina, che il terzo è in questo caso privato del bene per un fatto personale dell'alienante che non ha provveduto a pagare i suoi creditori, onde si configura una delle ipotesi (art. 797, n. 2) in cui il donante è tenuto verso il donatario alla garanzia per evizione. Negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2022, secondo comma, del codice del 1865, è conservato il diritto di subingresso del terzo nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore (art. 2866, secondo comma); è soltanto resa obbligatoria - in armonia con il sistema adottato in tema di surrogazione del creditore ipotecario perdente - l'annotazione del subingresso in margine all'iscrizione dell'ipoteca in cui il terzo intende surrogarsi. Colmando una lacuna del codice del 1865, il terzo comma dell'art. 2866 risolve il conflitto che nel subingresso può sorgere tra il terzo acquirente e un creditore ipotecario perdente. È ovvio che il conflitto non può essere risolto che in base al principio dell'anteriorità della pubblicazione dei rispettivi diritti. È stabilito pertanto che il subingresso del terzo acquirente non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione dei creditori perdenti che abbiano iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del titolo del terzo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1167

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2866 · fonte del testo

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