Art. 2755 c.c. — Spese per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2755 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22962/2025

    9 agosto 2025

    In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).

    Art. 2755 c.c. · Art. 1203 c.c. · Art. 2745 c.c. · Art. 2751-bis c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 96 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 7/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    Non ricorre omogeneita` tra crediti per spese di giustizia relative ad atti conservativi compiuti in sede civile (art. 2755 cod.civ.) e crediti dipendenti da reato, garantiti da sequestro in sede penale (art. 617, cod.proc.pen.): legittimamente, quindi, solo ai primi e` assicurata preferenza rispetto al credito pignoratizio. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod.civ.).

    Art. 2748 c.c. · Art. 2755 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2755 · fonte del testo

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