Art. 2843 c.c. — Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

[1]La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonche' per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.

[2]La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si puo' cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

[3]Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2843 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1027/2025

    16 gennaio 2025

    Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.

    Art. 2843 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1263 c.c. · Art. 2916 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 85 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 486/2025

    9 gennaio 2025

    L'annotazione della cessione del vincolo dell'ipoteca su un immobile, eseguita ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha effetto costitutivo, al pari dell'iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari; ne consegue che, da un lato, una volta annotata formalmente la vicenda traslativa, il cessionario, è da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto reale di garanzia - a prescindere dalle vicende sottostanti e dalla stessa coerenza di una simile risultanza con il titolo di provenienza - e, dall'altro, che gli effetti dell'annotazione, se indebitamente eseguita, possono essere annullati soltanto con una pronuncia giudiziale e all'esito di una congruente domanda della parte interessata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad una domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima cancellazione dell'ipoteca compiuta senza il consenso del cessionario, il quale dai RR.II. ne risultava titolare - aveva negato la responsabilità del notaio rogante e affermato che la garanzia non era stata oggetto del negozio di cessione, così obliterando gli effetti dell'annotazione ex art. 2843 c.c., ricondotta ad un generico "errore formale").

    Art. 2843 c.c. · Art. 1263 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 70 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Innovando all'art. 1994 del codice del 1865, ho reso nell'art. 2843 obbligatoria l'annotazione della cessione, della costituzione in pegno o in dote e del sequestro, pignoramento, assegnazione o postergazione di grado del credito ipotecario, come pure l'annotazione della surroga legale o convenzionale nel credito stesso. Finchè l'annotazione non sia eseguita, la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto. Secondo il codice del 1865, l'annotazione serviva solo ad impedire la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso di colui che aveva eseguito l'annotazione stessa, per modo che la mancanza di questa non eliminava, se non in caso di cancellazione dell'iscrizione, il diritto all'ipoteca. Nel nuovo sistema, invece, come l'iscrizione ha effetto costitutivo per il sorgere dell'ipoteca, così l'annotazione ha effetto costitutivo per il trasferimento di essa. Della rinnovazione delle ipoteche.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1159

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2843 · fonte del testo

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