Art. 36 — Fondi comuni di investimento

Il fondo comune di investimento e' gestito dalla societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla societa' di gestione subentrata nella gestione, in conformita' alla legge e al regolamento. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia ((...)) determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto ((nella sezione III)). 133 La Sgr che ha istituito il fondo o la societa' di gestione che e' subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilita' del mandatario. ((Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio, da quello di ciascun partecipante e da qualsiasi altro comparto del medesimo fondo, nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'; delle obbligazioni relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo o del singolo comparto, rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi, ne' azioni dei creditori della societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.)) 133 Le quote di partecipazione ai fondi comuni ((...)) sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilita' delle quote ((e la loro rappresentabilita' in forma digitale)). 133

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

133

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera a)) che "le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 34, comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1, 3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma 4, 49, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai procedimenti amministrativi previsti ai sensi dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le relative disposizioni attuative nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2014 al 29 aprile 2026. 16 parole tolte, 57 parole aggiunte.

… al fondo comune di investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italiatolto: , sentita la Consob,aggiunto: ... determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto tolto: dall'articolo 39 aggiunto: nella sezione III. La Sgr che ha istituito il fondo o la societa' di gestione che … autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio tolto: eaggiunto: , da quello di ciascun partecipante aggiunto: e da qualsiasi altro comparto del medesimo fondo, nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'; delle obbligazioni tolto: contratte per conto del fondo, aggiunto: relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo tolto: medesimo. Su tale patrimonio aggiunto: o del singolo comparto, rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse azioni dei creditori aggiunto: degli altri comparti o nell'interesse degli stessi, ne' azioni dei creditori della societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' tolto: quelle aggiunto: azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le … caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti aggiunto: e dei relativi comparti. Le quote di partecipazione ai fondi comunitolto: ,aggiunto: ... sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La … unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilita' delle quote aggiunto: e la loro rappresentabilita' in forma digitale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

    Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera a)) che "le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 34, comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1, 3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma 4, 49, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai procedimenti amministrativi previsti ai sensi dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le relative disposizioni attuative nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art36 · fonte del testo

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