Corte costituzionale

Sentenza n. 451/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis del

codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal

Tribunale di Ferrara nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Massari Cristiano ed altri e il Fallimento "La Costruzione" società

cooperativa a r.l., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Bianchi Enrico ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Mario Parizzi per Bianchi Enrico ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'ammissione in via

privilegiata al passivo del fallimento di una società cooperativa di

produzione e lavoro di crediti vantati da taluni soci a titolo di

retribuzioni e trattamento di fine rapporto, il Tribunale di Ferrara,

con ordinanza del 19 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile "nella

parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui

mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di

produzione e lavoro".

Assume il rimettente che la questione sarebbe rilevante ai fini

della definizione del giudizio di merito in quanto i crediti dei

quali si richiede l'ammissione al passivo in via privilegiata non

potrebbero essere ricompresi nella tassativa previsione di cui alla

norma denunciata che fa riferimento ai crediti dei lavoratori

subordinati. La non manifesta infondatezza della questione viene,

poi, motivata dal rimettente con l'assunto di una ingiustificata

disparità di trattamento tra i crediti dei lavoratori subordinati

per retribuzioni ed indennità di fine rapporto che sarebbero

assistiti dal privilegio generale sui mobili del debitore ex art.

2751-bis numero 1, del codice civile ed i crediti per i compensi

spettanti ai soci di cooperative di produzione e lavoro che, pur

avendo natura retributiva, ne sarebbero invece esclusi.

Sostiene, infatti, il rimettente che tali ultimi crediti, pur

dovendo collocarsi in un rapporto a struttura associativa, avrebbero

una natura, retributiva, sostanzialmente analoga a quella dei crediti

dei lavoratori subordinati per effetto ed in conseguenza di una

legislazione, in tema di orario di lavoro, riposo settimanale e

domenicale, malattia, periodicità della retribuzione, improntata

alla tutela dell'attività lavorativa in quanto tale,

indipendentemente dal fatto che sia prestata dal lavoratore

subordinato o dal socio di una cooperativa di lavoro.

La tesi tradizionale, secondo la quale la misura della

remunerazione del lavoro del socio altro non sarebbe che un mero

anticipo sugli utili (con la conseguente impossibilità di ipotizzare

l'esistenza stessa di un credito in caso di assenza di utili),

sarebbe da ultimo smentita, secondo il giudice a quo "dalla

previsione dell'art. 24 legge 196/1997, che prevede l'intervento del

Fondo di garanzia (istituto che interviene in caso di dissesto del

datore di lavoro) anche per i crediti dei soci nei confronti della

cooperativa".

Ulteriore argomento a conforto del dubbio di costituzionalità

sarebbe infine rappresentato, ad avviso del rimettente, dalla

circostanza che la mancata estensione al socio lavoratore del

privilegio di cui alla norma denunciata renderebbe inapplicabile

all'ipotesi del pagamento effettuato dal Fondo a favore del socio

della cooperativa la surrogazione di diritto del Fondo medesimo al

lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul

patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776

del codice civile per le somme da esso pagate (art. 2, comma 7, della

legge n. 297 del 1982).

Si sono costituite in giudizio le parti private, opponenti nel

giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma denunciata, sulla scorta delle medesime

argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione. Ad avviso degli

intervenienti, la norma suddetta si porrebbe in contrasto, oltre che

con l'art. 3, con l'art. 36 della Costituzione, posto a tutela del

lavoro in ogni sua forma e, quindi, anche di quello prestato dal

socio di una cooperativa di produzione e lavoro. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Ferrara dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, nella

parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui

mobili del debitore i crediti dei soci delle cooperative di

produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del

contratto sociale. A parere del Tribunale rimettente risulterebbe

violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento

che si determinerebbe tra i crediti dei lavoratori subordinati, per

retribuzioni ed indennità di fine rapporto, che sarebbero assistiti

dal privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art.

2751-bis numero 1, del codice civile ed i crediti dei soci delle

cooperative di lavoro e di produzione che ne sarebbero invece

esclusi.

2. - La questione non è fondata.

3. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di

privilegi "è possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una

specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza

della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella

cui la causa di prelazione è riferita. Non è invece consentito

utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre,

sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un

determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con

strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la

tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di

quelli preesistenti" (sentenze n. l del 1998 e n. 84 del 1992).

Precisati in tal modo i limiti del sindacato di costituzionalità, si

tratta allora di accertare se la figura del socio di una cooperativa

di produzione e lavoro, che presti attività lavorativa in

adempimento del contratto sociale, possa ritenersi omogenea a quella

del prestatore di lavoro subordinato, risultando in caso contrario

precluso l'invocato intervento additivo.

4. - Il rimettente muove dalla premessa - conforme alla

giurisprudenza di questa Corte ed alla giurisprudenza di legittimità

assolutamente prevalente - che i crediti vantati dagli attori non

derivano da una prestazione di lavoro subordinato ma si collocano

"nell'ambito di un rapporto a struttura associativa".

La natura retributiva del compenso corrisposto ai soci delle

cooperative di lavoro e produzione viene, conseguentemente, affermata

dallo stesso rimettente facendo leva non già sulla qualificazione

del socio in termini di lavoratore subordinato, bensì sulla tendenza

espansiva della legislazione giuslavoristica dalla quale emergerebbe,

ad avviso del rimettente, con sempre maggiore nettezza di contorni,

una "considerazione dell'attività di lavoro come tale e nella sua

oggettività, indipendentemente dal fatto che sia prestata dal

lavoratore subordinato ovvero dal socio di una cooperativa di

lavoro".

La tesi, del resto non nuova, è stata disattesa da questa Corte

rilevandosi, in particolare, come l'estensione al lavoro cooperativo

di taluni aspetti della disciplina del lavoro subordinato, rinvenendo

la sua ratio nella tutela della persona del lavoratore, non possa

legittimare l'affermazione di un processo, ormai compiuto, di

detipizzazione del contratto di lavoro che resta, dunque, distinto da

altri contratti coinvolgenti, come quello che viene nella specie in

considerazione, la capacità di lavoro di una delle parti (sentenza

n. 30 del 1996).

Né in contrario varrebbe richiamarsi, come fa il rimettente, alla

disciplina in tema di Fondo di garanzia che l'art. 24 della legge 24

giugno 1997, n. 196 dichiara applicabile ai crediti dei soci delle

cooperative di lavoro e la cui ratio, di natura assistenziale, è

solo quella di garantire al socio, nell'ipotesi di insolvenza della

società o comunque di insufficienza del patrimonio sociale, il

pagamento del compenso per l'attività lavorativa svolta in

conformità alle previsioni del contratto sociale.

Si tratta, dunque, di un intervento legislativo che, operando

all'esterno del rapporto sociale attraverso cui si svolge la

prestazione lavorativa, non ne altera la tipicità e la diversità

rispetto a quello di lavoro subordinato.

La inapplicabilità, poi, all'ipotesi del pagamento effettuato dal

Fondo di garanzia al socio lavoratore della norma, dettata in tema di

lavoro subordinato, che dispone la surrogazione del Fondo nel

privilegio spettante al lavoratore sui beni del datore di lavoro,

lungi dal comprovare la fondatezza della questione sollevata dal

rimettente, rinviene una coerente e logica spiegazione proprio

nell'assenza di quella omogeneità tra le due categorie di crediti

posti a raffronto che sola potrebbe legittimare la invocata pronuncia

di incostituzionalità.

L'infondatezza della questione di incostituzionalità trova,

infine, ulteriore, pur se indiretta, conferma in un duplice ordine di

considerazioni. L'estensione ai crediti dei soci lavoratori del

privilegio di cui all'art. 2751-bis numero 1, del codice civile sui

mobili della cooperativa comporterebbe, infatti, un inammissibile

soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio

della società di cui gli stessi soci fanno parte, e una

corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio

è, per definizione, destinato a garantire.

Mentre del tutto priva di giustificazione risulterebbe

l'introduzione di una causa di prelazione che, in quanto fondata

sulla tutela del lavoro cooperativo, sarebbe sostanzialmente omogenea

a quella già accordata ai crediti delle cooperative di produzione e

lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei

manufatti (art. 2751-bis, n. 5, del codice civile).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari