TSO, nella convalida serve l'avvocato: la Consulta rende obbligatoria la difesa tecnica
Con la sentenza n. 157 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in ospedale deve essere assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nella convalida e nell'eventuale proroga.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 157 del 2026, decisa il 6 luglio e depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 35 della legge n. 833 del 1978, la norma sul procedimento del trattamento sanitario obbligatorio (TSO). La parte dichiarata illegittima è quella in cui non prevede che la convalida del TSO in degenza ospedaliera, e della sua eventuale proroga, si svolga con l'assistenza di un difensore.
Il caso
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 29 dicembre 2025. Il Tribunale doveva decidere il ricorso, previsto dall'ottavo comma dello stesso art. 35, contro la convalida di un TSO in ospedale e della sua proroga, disposte dal giudice tutelare il 7 e il 13 novembre 2025.
Durante l'audizione davanti al giudice tutelare, la persona sottoposta al trattamento aveva chiesto che fossero chiamati i suoi avvocati, indicandone i nomi. Secondo il Tribunale non risulta che la richiesta sia stata presa in considerazione prima della convalida.
Il giudice di Firenze chiedeva alla Corte di introdurre una difesa tecnica facoltativa: l'avviso della possibilità di nominare un difensore di fiducia, le comunicazioni anche al difensore e la sua presenza all'audizione.
Il passo dopo la sentenza n. 76 del 2025
Già con la sentenza n. 76 del 2025 la Corte aveva integrato l'art. 35. Aveva previsto che l'ordinanza del sindaco che dispone il TSO sia comunicata alla persona interessata, che il giudice tutelare la ascolti prima della convalida e che il decreto le sia notificato.
Quella decisione partiva da un punto che la nuova sentenza riprende. Il TSO in degenza ospedaliera è un trattamento sanitario coattivo, e alle garanzie dell'art. 32 della Costituzione, che riguarda la salute, si aggiungono quelle dell'art. 13 sulla libertà personale. La sentenza n. 76 aveva assicurato la partecipazione personale dell'interessato al procedimento. La sentenza n. 157 riguarda l'altro versante del diritto di difesa: l'assistenza di un avvocato.
Perché obbligatoria, e non facoltativa
La Corte ha ritenuto la questione fondata, ma non nei termini chiesti dal Tribunale. Il diritto di difesa, ricorda, è inviolabile, e la difesa tecnica è essenziale quando è in gioco la libertà personale, qualunque sia la natura del procedimento.
Una difesa soltanto facoltativa avrebbe però due effetti distorsivi:
- la facoltà di nominare un difensore la eserciterebbe davvero solo chi conserva abbastanza lucidità da capire l'avviso, e la garanzia dipenderebbe dalla malattia e dal modo in cui si manifesta;
- la eserciterebbe solo chi, per condizione economica, familiare e sociale, è in grado di rivolgersi a un avvocato.
Ne deriverebbe, scrive la Corte, una discriminazione fondata sul tipo di patologia e sulla condizione economica e sociale, che lascerebbe senza tutela proprio le persone più vulnerabili. Per questo la legalità costituzionale si ripristina solo con la difesa tecnica obbligatoria. La sentenza richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ritiene necessaria l'assistenza legale quando si contesta una privazione della libertà legata a un disagio psichico.
Che cosa cambia
La Corte indica come va integrato il procedimento:
- quando riceve la comunicazione dell'ordinanza del sindaco, la persona deve essere avvisata che può nominare un difensore di fiducia;
- se non lo nomina, è assistita da un difensore d'ufficio, designato dal giudice tutelare fra gli iscritti negli elenchi dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
- il difensore è avvertito per tempo e può partecipare all'audizione che il giudice tutelare svolge prima della convalida;
- anche al difensore va notificato il decreto motivato di convalida o di non convalida;
- le stesse garanzie valgono per la proroga del trattamento e la sua convalida.
L'invito al legislatore
La Corte riconosce l'aggravio organizzativo, come era già accaduto per l'audizione del paziente. Le scelte spettano anzitutto al legislatore, ma coinvolgono anche chi organizza l'attività degli uffici giudiziari.
La sentenza ricorda poi che il TSO resta una misura sanitaria. La competenza dei medici, chiamati a proporlo e a confermarlo secondo gli artt. 33, 34 e 35 della legge, è la prima garanzia della sua appropriatezza e della sua legittimità. Infine la Corte rinnova l'invito a ripensare la disciplina del trattamento coattivo. Indica, per esempio, un curatore speciale per la persona e figure di mediazione che favoriscano percorsi di cura condivisi, oltre a interventi sui servizi per la salute mentale e sull'assistenza sociale.


