[1]Articolo II-95 Protezione della salute

[2]Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art95 · fonte del testo

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