Art. 391-bis c.p.c. — Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 2006 al 16 luglio 2009. Leggi il testo vigente →
[1]
[1]Se la sentenza ((o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),)) pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
[2]
[2]((La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.)) ((Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.)) ((Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.))
[3]
[3]La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
[4]
[4]In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e' sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. 677279
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
72
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Corte Costituzionale
79
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 18 aprile 1996, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1996, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione".
Testo in vigore dal 2 marzo 2006 al 16 luglio 2009
In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell'impugnazione, con conseguente differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione. (Nella specie, la S.C. ha applicato detto principio al termine di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, cassando a propria volta la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, facendo erroneamente decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua correzione relativa alla indicazione della parte vittoriosa).
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio di cui all'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, allorchè la falsa percezione di esse, ancorchè indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integri gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme stesse, riconducibile alla falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata riconducibile all'ipotesi della violazione.
Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.
In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'omessa comunicazione della data dell'adunanza camerale, costituendo violazione del contraddittorio, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché la decisione sia fondata sulla supposizione, anche implicita, dell'avvenuto avviso, del cui rispetto il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la ritualità; tale errore presenta carattere decisivo, da riferirsi non già al contenuto della pronuncia, bensì alle modalità del procedimento che ha condotto alla sua adozione, avendo impedito lo svolgimento dell'attività difensiva nella sequenza processuale prevista.
In tema di procedura di correzione di errore materiale, l'ordinanza che non si limiti ad emendare l'errore dal quale è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento medesimo, integra, a propria volta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura ex artt. 287 e 391 bis c.p.c..
Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l'errore sul fatto che abbia costituito "terreno di discussione" tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l'errore formatosi sulla base dell'interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l'errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d'appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione indefinita dei giudizi, e che non ricorre qualora il provvedimento impugnato si fondi anche su ulteriori ed autonome rationes decidendi, rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.
Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.
Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, per errore materiale indichi nel dispositivo un giudice diverso da quello effettivamente competente, tale statuizione, in quanto coperta dal giudicato formale, è emendabile esclusivamente dalla stessa Corte mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale; tuttavia, ove il giudizio di rinvio si concluda con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, impugnata con ricorso per cassazione, la Corte, cassata la pronuncia in rito, può correggere anche d'ufficio l'originario errore materiale e disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto essere indicato sin dall'originaria ordinanza di cassazione.
(Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad errore revocatorio la mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, desumibile dall'implicita decisione di tempestività del ricorso per cassazione).
Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese.
Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.).
In tema di giudizio di legittimità, l'erronea supposizione di assenza di attività difensiva di una parte esula dal paradigma dell'errore materiale e integra, piuttosto, errore revocatorio da far valere necessariamente ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile - non potendone disporre la conversione in ricorso per revocazione - l'istanza di correzione di errore materiale di un decreto di estinzione nel quale era stata omessa la pronuncia sulle spese per mancato rilievo del deposito del controricorso, che non era stato inserito nel fascicolo elettronico a causa di problematiche riconducibili al sistema informatico).
Il valore della causa di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione in materia tributaria va stabilito in relazione all'importo del tributo (nonché delle sanzioni e degli interessi, se dovuti) oggetto di contestazione con l'originario ricorso per cassazione.
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha proceduto a correggere una propria ordinanza, nonostante il mancato deposito della copia di quest'ultima, adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c.).
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Il ricorso avverso un provvedimento della Corte di cassazione nel quale, alla corretta intestazione, facciano seguito uno svolgimento del processo e una motivazione in nessun modo riferibile alla controversia in questione non è inquadrabile nel rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., né in quello della correzione dell'errore materiale, dovendo essere riqualificato alla stregua di istanza preordinata al rilievo officioso dell'inesistenza dell'originario provvedimento e alla conseguente adozione di una decisione effettiva sul primigenio ricorso, che la S.C. può emettere all'esito di una nuova trattazione dello stesso.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio.
Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso per assenza dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c., la successiva istanza di revocazione per sopravvenuto giudicato, proposta con memoria, non può trovare accoglimento.
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti in fatto rimasti assorbiti nella sentenza d'appello e che andavano rimessi al giudice del rinvio).
In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo un contrasto interpretativo – hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sentenza n. 207/2009
Ha colpito questo articolo
9 luglio 2009
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391- bis , primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), dello stesso codice. Come già reiteratamente affermato, il diritto di difesa risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia, e ciò vale tanto nel caso in cui la Corte sia incorsa in errore nel controllo di atti del processo a quo , quanto nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto nella lettura di atti interni al suo giudizio. Se non fosse possibile porre rimedio all'errore "percettivo", dal quale sia derivata, come nella specie, l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso, si verificherebbe un automatico e palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24 Cost., sotto lo specifico aspetto di assicurare la effettività del giudizio di cassazione: quest'ultimo parametro, anzi, deve essere letto anche nella prospettiva della garanzia specifica approntata dall'art. 111, settimo comma, Cost., in tema di controllo di legalità riservato alla Suprema Corte avverso tutte le sentenze. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti. -V. i precedenti specifici citati, sentenze n. 395/2000, n. 36/1991 e n. 17/1986.
Art. 391-bis c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 395 c.p.c. · Art. 375 c.p.c.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione, in quanto cristallizza, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe comportare per i diritti soggettivi delle parti un pregiudizio non sempre tempestivamente eliminabile in sede di eventuale opposizione alla esecuzione della sentenza. red.: G. Leo
Art. 391-bis c.p.c. · Art. 67 Provvedimenti urgenti per il processo civile
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 391- bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., in quanto l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di remissione non consente la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo . > >- Manifesta inammissibilità per insufficienza della motivazione, tale da non consentire il controllo della rilevanza della questione nel giudizio a quo : ordinanze n. 365, n. 309 e sentenza n. 257/2004.
Art. 391-bis c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 395 c.p.c. · Art. 66 Provvedimenti urgenti per il processo civile
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile. Infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori. - In tema di ipotizzate violazioni del diritto di difesa conseguenti a inadempimento dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, v. richiamata ordinanza n. 855/1988. M.F.
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1996 al 2 marzo 2006. 14 parole tolte, 56 parole aggiunte in 2 capoversi.
Se la sentenzatolto: pronunciataaggiunto: o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di Cassazione e' affetta da errore materiale o di calcolo ai …
tolto: Sul ricorso la Corte pronuncia in Camera di Consiglio a norma dell'articolo 375aggiunto: La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art391bis · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari