Codice di procedura penale

Art. 130 c.p.p. — Correzione di errori materiali

La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullita', e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, e' disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, e l'impugnazione non e' dichiarata inammissibile, la correzione e' disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. ((1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2)) Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.

Testo vigente dal 3 agosto 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 97/1970

    Questione infondata
    16 giugno 1970

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 130 del codice di procedura penale, degli artt. 4 e 5 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale", e dell'art. 18 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio", sollevata con le ordinanze in e…

    Art. 128 c.p.p. · Art. 130 c.p.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 3 agosto 2017. 61 parole aggiunte.

… non e' dichiarata inammissibile, la correzione e' disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. aggiunto: 1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2 Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art130 · fonte del testo

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