Codice civile

Art. 1073 c.c. — Estinzione per prescrizione

[1]La servitu' si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

[2]Il termine decorre dal giorno in cui si e' cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu' negativa o di servitu' per il cui esercizio non e' necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

[3]Nelle servitu' che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitu' si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

[4]Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitu' non fu esercitata dai precedenti titolari.

[5]Se il fondo dominante appartiene a piu' persone in comune, l'uso della servitu' fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

[6]La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1073 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11403/2026

    27 aprile 2026

    Nella servitù altius non tollendi, in quanto servitù negativa, l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, con la conseguenza che il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto, successivamente ad un evento che lo ha violato e assume rilievo soltanto ove perduri per un periodo di oltre venti anni, comportando l'estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non si era verificata l'estinzione della servitù di non sopraelevazione per prescrizione, in quanto il manufatto in origine rimuovibile, costruito con tamponature in alluminio e vetro, era stato nel tempo sostituito da altro in legno e muratura, da considerarsi opera nuova rispetto al primo).

    Art. 1073 c.c. · Art. 1127 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne l'estinzione delle servitù per confusione, l'art. 1072 non apporta che una lieve modificazione formale alla norma dell'art. 664 del codice del 1865. Quanto all'estinzione delle servitù per prescrizione, l'articolo 1073 integra l'incompleta disciplina del codice anteriore (art. 666). Mentre infatti il primo comma pone la norma che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni, il secondo comma distingue l'ipotesi che si tratti di servitù affermativa per cui esercizio sia necessario il fatto dell'uomo, dall'ipotesi che si tratti di servitù negativa, ovvero di servitù affermativa per il cui esercizio non sia necessario il fatto dell'uomo. Nella prima ipotesi, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitare la servitù; nella seconda ipotesi decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio. Tale fatto, da intendersi come fatto materiale, potrà essere opera così del proprietario del fondo dominante, come del proprietario del fondo servente o di un terzo, poichè per la norma è rilevante il semplice dato concreto e obiettivo della protratta interruzione dell'esercizio della servitù per il tempo su indicato. Riappare, in tal modo, la distinzione tra servitù continue e discontinue, per quanto le due espressioni non siano adoperate nel testo; ma la distinzione, come ho già notato, se è ingiustificata ai fini dell'usucapione, è insopprimibile in tema di prescrizione. È evidente, infatti, che, quando per l'esercizio della servitù non è necessario il fatto dell'uomo, esula la possibilità di assumere l'inazione del titolare quale criterio per determinare l'inizio del non uso. Prevede pure l'articolo in esame (terzo comma) che la servitù si eserciti ad intervalli e, per le così dette servitù intermittenti, stabilisce che il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio. Non si ha quindi negligenza se non quando il titolare della servitù abbia fatto decorrere il tempo utile per conservare il diritto che era nella possibilità di esercitare. All'accessio temporis si richiama il quarto comma dell'articolo, disponendo che all'effetto dell'estinzione della servitù si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari. È tradotto così in formula legislativa un principio già enunciato nelle fonti romane: tempus, quo non est usus praecedens fundi dominus, cui servitus debetur, imputatur ei, qui in eius loco successit (fr. 18 § 1 Dig. VIII, 6). Il principio, benchè non espressamente formulato, era, del resto, insito nel sistema del codice anteriore. A differenza dei menzionati commi secondo, terzo e quarto, non sono di nuova formulazione gli ultimi due commi (quinto e sesto) dell'articolo, che riproducono gli articoli 671 e 672 del codice del 1865, per i quali, se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcune di esse impedisce, per il principio dell'indivisibilità della servitù, la prescrizione riguardo a tutte, e la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 510

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1073 · fonte del testo

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