Codice civile

Art. 954 c.c. — Estinzione del diritto di superficie

[1]L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.

[2]I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine.

[3]Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.

[4]Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 952 delinea il diritto di superficie nel suo duplice profilo, distinguendo il caso in cui il dominus soli conceda ad altri il diritto di fare e mantenere sul suolo una nuova costruzione (concessione ad aedificandum) dal caso in cui la costruzione già esista sul fondo e il proprietario ne alieni la proprietà separatamente dalla proprietà del suolo. Limitandomi a dettare la disciplina meglio corrispondente alle ipotesi di maggior rilievo, ho lasciato alla dottrina il problema della configurazione giuridica della concessione ad aedificandum e del rapporto d'inerenza della costruzione al suolo. Per la risoluzione di tale problema può costituire un utile criterio direttivo la norma dell'ultimo comma dell'art. 954, secondo la quale il diritto di fare la costruzione si estingue per prescrizione per effetto del non uso ventennale. Questa disposizione, che non si applica evidentemente alla proprietà sulla superficie, dimostra che in sè la concessione ad aedificandum è un autonomo diritto reale su cosa altrui, che diventa un vero diritto di proprietà quando la costruzione è eseguita. L'art. 953 prevede l'ipotesi che la costituzione del diritto di superficie sia stata fatta per un tempo determinato; in questo caso è ovvio che, estinto il diritto di superficie, la costruzione, per la naturale espansione del diritto di proprietà, venga nuovamente a formare oggetto del diritto del proprietario del suolo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 445

  • Il superficiario, quale proprietario della costruzione, ne ha la libera disponibilità: può alienarla e farne oggetto di diritti reali; ma, se il diritto di superficie fu costituito ad tempus, la scadenza del termine segna anche l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario per contro, data la consolidazione che viene ad operarsi della proprietà del suolo con la proprietà della costruzione, i diritti gravanti sul primo si estendono alla seconda (art. 954, primo comma). Questa regola incontra però un limite nel disposto dell'art. 2816, primo comma - del quale farò più oltre cenno - secondo cui le ipoteche iscritte contro, il proprietario del suolo non si estendono alla superficie. Quanto ai contratti di locazione conclusi dal superficiario, questi non durano che per l'anno in corso alla scadenza del termine a cui il diritto del superficiario è legato (art. 954, secondo comma). Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie. Il superficiario può ricostruire sul suolo, almeno finchè non sia scaduto il termine per cui il diritto di superficie sia stato eventualmente costituito (art. 954, terzo comma). Le norme accennate si applicano anche alla così detta proprietà sotterranea (art. 955). Ho escluso la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni (art. 956), aderendo al voto di competenti organi ed enti, i quali hanno rilevato il danno che all'incremento dell'agricoltura deriva dall'esistenza di una proprietà vegetale separata da quella del suolo. Dell'enfiteusi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 446

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art954 · fonte del testo

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