Art. 2120 c.c. — Disciplina del trattamento di fine rapporto

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[1]In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie. 12 27

[2]Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennita' sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalita'.

[3]L'ammontare dell'indennita' e' determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita', in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.

[4]Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie".

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno".

Testo in vigore dal 6 gennaio 1972 al 1 giugno 1982

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 2120 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 26356/2026

    7 ottobre 2026

    La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 10082 del 2025 per il contrasto creatosi all’interno della stessa sezione, nell’ambito di un giudizio proposto dall’INPS ed avente ad oggetto la decisione con la quale il Fondo di garanzia era stato condannato a corrispondere al lavoratore una quota del TFR non versata dal datore di lavoro, successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.”. Le S.U. hanno altresì stabilito, in motivazione, che nel caso di inadempimento all’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006, a far tempo dal 1° gennaio 2007, da parte dei datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, il lavoratore può - dopo aver ottenuto l’ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel frattempo fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale - rivolgersi al Fondo di garanzia, al fine di ottenere da quest’ultimo il soddisfacimento sostitutivo del proprio credito.

    Art. 2120 c.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14454/2026

    15 maggio 2026

    In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio.

    Art. 2120 c.c. · Art. 12-bis divorzio

    Rassegna di maggio 2026, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8216/2026

    2 aprile 2026

    Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto tardiva l'insinuazione del credito per trattamento di fine rapporto, sorto ed esigibile in corso di procedura, senza operare una valutazione in concreto della tempestività della domanda).

    Art. 2120 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 310 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7584/2026

    30 marzo 2026

    La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo in via diretta - attraverso l'esclusione di determinate voci retributive - o dettando un'autonoma nozione di retribuzione ai fini suddetti; in tale ipotesi, la deroga può essere dichiarata espressamente o risultare con modalità indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, con riferimento ai dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica, aveva desunto, dalla disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del lavoro domenicale, la rilevanza di quest'ultimo ai fini del T.F.R., senza verificare se detto lavoro festivo fosse anche straordinario, vale a dire aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale).

    Art. 2120 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 304 ↗

Tutte le 38 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/1968

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1968

    Benché la norma contenuta nell'art. 2120, Codice civile, nella parte in cui esclude che sia dovuta l'indennità di anzianità in caso di dimissioni volontarie o di colpa del prestatore di lavoro, sia stata abrogata dall'art. 9, legge 15 luglio 1966, n. 604, la questione di costituzionalità sollevata rispetto ad essa è rilevante rispetto ai giudizi relativi ai fatti anteriori al 7 agosto 1966, poiché la nuova norma è entrata in vigore soltanto in questa data, ed è conseguentemente ammissibile la sua proposizione alla Corte costituzionale. Conforme: rif. 1/1959, 4/1959 etc.

    Art. 2120 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 9/2000

    Questione infondata
    12 gennaio 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, Cost. degli artt. 2120 cod. civ.; 26 [settimo comma] del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); 4 [sesto comma] della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), <<nella parte in cui escludono i pubblici dipendenti dal beneficio della concessione dell'anticipazione nella misura massima del 70% sul trattamento di fine rapporto, ricorrendo i casi tipici individuati dall'art. 2120 del codice civile, ed in particolare dal comma 8, lett. b), beneficio riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti del settore privato>>. La disciplina del rapporto di impiego degli Avvocati dello Stato, con riguardo ai quali la questione è prospettata, rimane, infatti, estranea alla contrattazione collettiva, ed è stata espressamente sottratta al regime stesso di privatizzazione (v. art. 2, lett. e, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e mantiene, quindi, la sua peculiarità ordinamentale; per cui è da escludere la supposta omogeneità rispetto al 'tertium comparationis' indicato e, dunque, l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Mentre la mancata estensione della anticipazione in esame non può di per sé comportare le altre offese al dettato costituzionale prospettate nell'ordinanza di rimessione, rientrando nella piena discrezionalità del legislatore <<dimensionare la portata dell'istituto, il quale - come la Corte ha già avuto occasione di affermare - legittimamente può essere addirittura non previsto affatto>>. - Cfr. S. n. 142/1991.

    Art. 2120 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 491/1989

    Questione infondata
    7 novembre 1989

    Diversamente dall'indennità di anzianità originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non è proporzionale all'anzianità - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicché è giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).

    Art. 2120 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Particolarmente interessanti sono le norme rivolte a tutelare gli interessi delle parti, e in ispecie del prestatore di lavoro, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 2118, riferendosi al contratto stipulato per un tempo indeterminato, conferma il principio generale per cui ciascuna delle parti ha facoltà incondizionata di recesso, salvo un termine di preavviso o un'indennità corrispondente. L'art. 2119 riguarda il recesso per giusta causa nella duplice ipotesi del contratto a termine e del contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza, per entrambe le ipotesi, che la parte, il cui recesso sia giustificato, rimane esonerata da ogni obbligo di preavviso. Per un'altra conseguenza differiscono invece le due ipotesi. Infatti nel caso di contratto a tempo indeterminato spetta al prestatore di lavoro, che recede per giusta causa, il diritto a ricevere dall'imprenditore l'indennità di preavviso, come espressamente dispone l'art. 2119, oltre l'indennità di anzianità di cui all'art. 2120; mentre, ove si tratti di contratto a termine, si applicano le sanzioni dell'inadempienza contrattuale, col risarcimento integrale del danno, secondo le norme comuni, cui l'art. 2119 naturalmente non intende derogare. Quanto alla nozione della giusta causa non è parso opportuno allontanarsi da quella generalmente accettata nella legislazione speciale e nella disciplina corporativa, per cui la giusta causa si risolve in un fatto o in una situazione tali che non consentano la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Questa nozione, nella sua voluta ampiezza ed elasticità, si presta bene a comprendere tutti i casi che comportano la dispensa dal preavviso e quindi la così detta risoluzione in tronco. Ad eliminare questioni insorte nella pratica, è parso però opportuno specificare che il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa non costituiscono per alcuna delle parti giusta causa di risoluzione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 857

  • Il gruppo degli articoli 2120-2123 riguarda l'indennità di anzianità, dettando per essa una disciplina che, pur ispirandosi ai principi generali già accolti e consolidati nella legislazione speciale e nella giurisprudenza, vi apporta tuttavia talune modifiche, precisazioni e perfezionamenti, di cui era sentito il bisogno. Nell'art. 2120 risultano determinate anzitutto le condizioni per l'acquisto del diritto all'indennità, ricorrenti in ogni caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, quando non sia dovuta a colpa o a dimissioni volontarie del prestatore di lavoro. Non si è creduto necessario specificare l'entità della colpa, bastando applicare le regole generali sull'inadempienza contrattuale, tenuto conto dei complessi doveri di comportamento del prestatore di lavoro in relazione alla diversa natura dell'impresa. Circa le dimissioni volontarie, si è presa nella debita considerazione la diffusa e non ingiustificata tendenza ad ammettere, anche in loro presenza, il diritto all'indennità di anzianità, specie ove si configuri questa come un supplemento di retribuzione, trattenuto nel corso del rapporto per essere poi corrisposto, a scopo di previdenza, alla sua cessazione. Tuttavia non è parso opportuno enunciare in proposito un principio generale, che, col favorire le dimissioni, avrebbe potuto nuocere a quel fine di previdenza, che è insito nell'istituto dell'indennità, e nel tempo stesso rilassare i vincoli morali che legano il prestatore di lavoro all'impresa. Si è lasciato pertanto alle norme corporative la facoltà di disciplinare il caso, entro i limiti e con le cautele convenienti. Nello stesso art. 2120 sono inoltre fissati i criteri di massima per la determinazione dell'indennità, che si riassumono nel rapporto proporzionale agli anni di servizio sulla base dell'ultima retribuzione e in relazione alla categoria del prestatore di lavoro, rimettendo alle norme corporative, o, in mancanza, agli usi o all'equità la specifica applicazione dei detti criteri. È parimenti riservata alle norme corporative la facoltà di sostituire all'indennità forme equivalenti di previdenza. L'art. 2121 regola il computo delle due indennità di preavviso e di anzianità in rapporto alle varie forme con cui può essere corrisposta la retribuzione, adottando in materia criteri già prevalsi nella vigente disciplina legislativa, corporativa e consuetudinaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 858

Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1968 al 6 gennaio 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2120 · fonte del testo

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