Legge sul divorzio

Art. 12-bis divorzio

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza. 2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio

Testo vigente dal 12 marzo 1987

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 12-bis divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14454/2026

    15 maggio 2026

    In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio.

    Art. 12-bis divorzio · Art. 2120 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32910/2025

    17 dicembre 2025

    Il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell'altro coniuge, previsto dall'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), in quanto, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell'emolumento dalla mera titolarità dell'assegno suddetto - non può introdursi in via interpretativa una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall'assegno, la quale, oltre a confliggere con il dato testuale, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, quale strumento rivolto a realizzare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi.

    Art. 12-bis divorzio

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24289/2025

    1 settembre 2025

    In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, in quanto, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.

    Art. 12-bis divorzio

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20132/2025

    18 luglio 2025

    In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.

    Art. 12-bis divorzio · Art. 2120 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 261/2009

    Questione inammissibile
    19 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. Innanzitutto, il rimettente ha prospettato profili della questione tra loro alternativi e con motivazione contraddittorie, con la conseguenza che un eventuale accoglimento della questione sotto un profilo implicherebbe il rigetto dall'altro. L'ordinanza di rimessione, poi, appare carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione (in riferimento alle nuove "ragioni" che sussisterebbero per un ulteriore scrutinio di costituzionalità rispetto a quello di cui alla sentenza n. 23/1991). Infine, la questione difetta della formulazione di un petitum preciso e specifico (restando indeterminato se il rimettente chieda alla Corte di eliminare in radice la previsione del diritto dell' ex coniuge alla quota del t.f.r. o, piuttosto, una pronuncia che tenda ad attribuire al giudice del merito il potere di valutare le circostanze rilevanti nel caso di specie).

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 38 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 437/1997

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis l. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata con riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost.. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 38 cost. · Art. 12-bis divorzio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12bis · fonte del testo

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