Codice civile

Art. 2122 c.c. — Indennità in caso di morte

[1]In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita', indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

[2]La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

[3]In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 28 E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1972, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo".

Testo vigente dal 27 gennaio 1972

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1985

    Questione infondata
    22 luglio 1985

    La disposizione dell'art. 2122, primo comma, cod. civ., secondo cui in caso di morte del prestatore di lavoro la indennità di preavviso e di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, deve essere interpretata in base ai principi affermati nella sentenza n. 8 del 1972, e perciò deve escludersi che il "coniuge" di cui si ragiona nel primo comma dell'art. 2122 comprenda anche il vedovo o la vedova cui sia stata addebitata la separazione (o nei cui confronti fosse stata pronunciata - prima della riforma del diritto di famiglia - la separazione per colpa), senza alcuna conseguente corresponsione di assegni alimentari. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2122 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che esso sarebbe irragionevole nella parte in cui attribuirebbe il diritto alle indennità indicate agli artt. 2118 e 2120 cod. civ. al coniuge separato per colpa o al quale, anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e che non abbia avuto diritto ad assegno familiare a carico del lavoratore defunto). - S. n. 8/1972.

    Art. 2122 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 8/1972

    Illegittimità dichiarata
    19 gennaio 1972

    L'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, disponendo che le indennità in esso indicate sono attribuite secondo le norme della successione legittima, e cioè che il diritto ad esse relativo spetta iure successionis agli eredi legittimi del lavoratore, presuppone che il diritto a tali indennità faccia parte del patrimonio del lavoratore medesimo. Da ciò deriva che l'esclusione della delazione testamentaria, implicitamente posta dalla norma esaminata, rappresenta una deroga all'art. 457 del Codice civile e pone una limitazione a carico della categoria dei lavoratori subordinati palesemente in contrasto con il principio di eguaglianza. La disparità di trattamento che così si determina non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione. Essa, anzi, risulta ancor più evidente ove si consideri che la norma non tiene nel dovuto conto la funzione previdenziale che è essenzialmente collegata anche alle indennità dovute in caso di morte. È perciò costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2122, comma terzo, del Codice civile nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.

    Art. 2122 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il gruppo degli articoli 2120-2123 riguarda l'indennità di anzianità, dettando per essa una disciplina che, pur ispirandosi ai principi generali già accolti e consolidati nella legislazione speciale e nella giurisprudenza, vi apporta tuttavia talune modifiche, precisazioni e perfezionamenti, di cui era sentito il bisogno. Nell'art. 2120 risultano determinate anzitutto le condizioni per l'acquisto del diritto all'indennità, ricorrenti in ogni caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, quando non sia dovuta a colpa o a dimissioni volontarie del prestatore di lavoro. Non si è creduto necessario specificare l'entità della colpa, bastando applicare le regole generali sull'inadempienza contrattuale, tenuto conto dei complessi doveri di comportamento del prestatore di lavoro in relazione alla diversa natura dell'impresa. Circa le dimissioni volontarie, si è presa nella debita considerazione la diffusa e non ingiustificata tendenza ad ammettere, anche in loro presenza, il diritto all'indennità di anzianità, specie ove si configuri questa come un supplemento di retribuzione, trattenuto nel corso del rapporto per essere poi corrisposto, a scopo di previdenza, alla sua cessazione. Tuttavia non è parso opportuno enunciare in proposito un principio generale, che, col favorire le dimissioni, avrebbe potuto nuocere a quel fine di previdenza, che è insito nell'istituto dell'indennità, e nel tempo stesso rilassare i vincoli morali che legano il prestatore di lavoro all'impresa. Si è lasciato pertanto alle norme corporative la facoltà di disciplinare il caso, entro i limiti e con le cautele convenienti. Nello stesso art. 2120 sono inoltre fissati i criteri di massima per la determinazione dell'indennità, che si riassumono nel rapporto proporzionale agli anni di servizio sulla base dell'ultima retribuzione e in relazione alla categoria del prestatore di lavoro, rimettendo alle norme corporative, o, in mancanza, agli usi o all'equità la specifica applicazione dei detti criteri. È parimenti riservata alle norme corporative la facoltà di sostituire all'indennità forme equivalenti di previdenza. L'art. 2121 regola il computo delle due indennità di preavviso e di anzianità in rapporto alle varie forme con cui può essere corrisposta la retribuzione, adottando in materia criteri già prevalsi nella vigente disciplina legislativa, corporativa e consuetudinaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 858

  • Per il caso di morte del prestatore di lavoro dispone l'art. 2122, riaffermando il principio del diritto jure proprio dei congiunti vissuti a di lui carico ad entrambe le indennità di preavviso e di anzianità, ma nel tempo stesso chiarendolo e integrandolo con opportune precisazioni. In primo luogo la condizione della vivenza a carico è stata esclusa per il coniuge e per i figli, e conservata solo per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado. Si è chiarito inoltre che la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto, ove questi non siano d'accordo, deve effettuarsi secondo il bisogno di ciascuno, dichiarandosi nel tempo stesso la nullità di ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro, e che abbia per oggetto l'attribuzione e la ripartizione delle indennità medesime. Si è infine espressamente riconosciuto che, in mancanza dei destinatari indicati nel primo comma dell'art. 2122, le indennità si devolvono secondo le regole della successione legittima. L'art. 2123, in conformità della vigente disciplina legislativa, ammette in linea di massima, e salvo patto contrario, la deduzione di quanto il prestatore di lavoro abbia diritto di percepire per effetto di atti di previdenza compiuti volontariamente dall'imprenditore. Tale deduzione viene logicamente estesa anche alle indennità dovute ai sensi degli articoli 2110 e 2111 nei casi di infermità o di richiamo alle armi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 859

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 27 gennaio 1972. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1972, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2122 · fonte del testo

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