Art. 1892 c.c. — Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

[1]Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

[2]L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

[3]L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e' tenuto a pagare la somma assicurata.

[4]Se l'assicurazione riguarda piu' persone o piu' cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1892 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29456/2025

    7 novembre 2025

    In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile, in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'intera massa degli assicurati. (Nella specie - relativa a un contratto di assicurazione "on claims made" della responsabilità professionale di un medico -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una clausola che escludeva l'operatività della copertura assicurativa anche nel caso di mera "percezione", da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, aveva escluso che tale evenienza ricorresse nella condotta del sanitario, il quale aveva stipulato il contratto appena tre giorni dopo l'inaspettato decesso del paziente in conseguenza di quella che sarebbe stata successivamente accertata come sua grave imperizia).

    Art. 1892 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1917 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20663/2025

    22 luglio 2025

    In tema di assicurazione contro i danni, in presenza di una clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno (consistente nella consapevole amplificazione della quantificazione del danno allo scopo di ottenere un'indennità superiore a quella spettante secondo il contratto, indipendentemente dall'idoneità del contegno all'induzione in errore della compagnia assicuratrice), l'onere di provare tale dolosa esagerazione grava sull'assicuratore e non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare solo una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo.

    Art. 1892 c.c. · Art. 1341 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1913 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 206 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15605/2025

    11 giugno 2025

    In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno non è nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

    Art. 1892 c.c. · Art. 1898 c.c. · Art. 1932 c.c. · Art. 1341 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 80 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel sistema del codice di commercio le dichiarazioni false, inesatte o reticenti producevano sempre la nullità del contratto; l'eventuale stato di buona fede da parte dell'assicurato provocava la sola conseguenza di esonerarlo dall'obbligo di corrisponderei premi che, nel caso di mala fede, erano invece dovuti non ostante la nullità del contratto (articolo 429). Un rigore del genere aveva suscitato molte critiche, specialmente perchè faceva venir meno il contratto anche per la più lieve inesattezza incorsa nelle dichiarazioni dell'assicurato, causata da errore scusabile. La critica era stata accolta dagli assicuratori, che vi avevano rimediato in alcuni casi mediante le c. d. clausole di incontentabilità, le quali implicavano un apprezzamento benevolo della situazione dell'assicurato quando non fosse stato in dolo o in colpa grave. E infatti il nuovo codice solo all'ipotesi in cui il contraente sia stato in dolo o colpa grave riconnette l'annullamento del contratto; ma peraltro sottopone l'azione relativa a decadenza qualora l'assicuratore non dichiari, entro un breve termine, di volerla esercitare (art. 1892, primo e secondo comma). Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, si prevede il solo diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto entro un termine stabilito dalla stessa legge (art. 1893, primo comma); in modo che la continuazione dell'assicurazione è talvolta resa possibile, qualora l'assicuratore ritenga che la falsità, l'inesattezza o la reticenza non abbiano prodotto intollerabili turbamenti nell'economia del contratto. Nel caso di dolo o colpa grave l'assicurato rimane scoperto di assicurazione durante il termine assegnato all'assicuratore per dichiarare di volere esercitare l'azione (art. 1892, terzo comma); se non vi è stato dolo o colpa grave, e fino al termine consentito per il recesso, l'importo della somma assicurata è ridotto nella stessa proporzione in cui il premio convenuto si trova rispetto a quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto la verità (art. 1893, secondo comma): dati i progressi tecnici dell'industria assicurativa non è difficile determinare il premio in astratto con riferimento alla realtà del rischio, apparsa successivamente alla conclusione del contratto. Quanto ai premi convenuti, essi sono dovuti, così se il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave (il che è ovvio dato che il rischio, in tal caso, resta ugualmente coperto, per quanto in proporzione minore), come se il contraente sia stato in dolo o colpa grave (a titolo di risarcimento del danno).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 751

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1892 · fonte del testo

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