Art. 83 c.p.p. — Citazione del responsabile civile

Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

  • a)le generalita' o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante;
  • b)l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
  • c)l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
  • d)la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione. (42) La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.91 288 333
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

47

La Corte costituzionale con sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453 (G.U. 1 s.s. 25/11/1992, n. 49) ha dichiarato l' illegittimita costituzionale del comma 5 del presente articolo " nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice".

Corte costituzionale

91

La Corte costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (G.U. 1a ss 22/4/1998, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo " nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

Corte costituzionale

288

La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 (G.U. 1ª s.s. 29/6/2022, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

Corte costituzionale

333

La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 25 novembre 2025, n. 170 (G.U. 1ª s.s. 26/11/2025, n. 48), ha dichiarato: 1) "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato"; 2) "l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

Testo vigente dal 27 novembre 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 83 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34505/2025

    29 dicembre 2025

    Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.

    Art. 83 c.p.p. · Art. 75 c.p.p. · Art. 652 c.p.p. · Art. 2051 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 132 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 170/2025

    Ha colpito questo articolo
    25 novembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici “strutturati” (art. 10, comma 1, terzo periodo, legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto il medico assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale non può esercitare il potere di chiamata dell’assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. L’assicurazione posta a carico delle strutture sanitarie per la responsabilità civile dei medici “strutturati” – ossia gli esercenti la professione sanitaria che operano nell'ambito di una struttura sanitaria – è, infatti, obbligatoria ex lege e assolve ad una duplice funzione di garanzia, dei pazienti danneggiati e del medico che assume la veste di assicurato. L’esclusione della citazione dell’assicuratore nel processo penale rischia quindi di compromettere, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, l’effettività della garanzia assicurativa in favore del medico, che potrà far valere il diritto alla manleva da parte dell’impresa assicuratrice solo dopo la condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. (Precedenti: S. 182/2023 - mass. 45791; S. 159/2022 - mass. 45015; S. 112/1998 - mass. 23818).

    Art. 83 c.p.p. · Art. 10 gelli bianco · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/2022

    Ha colpito questo articolo
    24 giugno 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma realizza un'ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che l'imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell'ambito del processo penale non può esercitare il detto potere di chiamata dell'assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. A fronte di tale disparità di trattamento l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo in esame rischia di rimanere compromessa, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese. ( Precedente: S. 112/1998 - mass. 23818 )

    Art. 83 c.p.p. · Art. 12 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/1998

    Ha colpito questo articolo
    16 aprile 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, in quanto - posto che è fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile; e che la posizione del convenuto, chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile, e quella dell'imputato, per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, sono assolutamente identiche - il principio costituzionale di egualianza è violato da un sistema, come quello degli artt. 83 ss. cod. proc. pen., per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del p.m. nel caso previsto dall'art. 77 n. 4) o in forza del proprio intervento volontario, tenuto anche conto che un sistema, nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il "dominus" dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 cod. proc. pen. in ordine agli effetti di natura extrapenale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. - S. nn. 55/1971, 24/1973 e 99/1973, 38/1982; O. n. 120/1982. red.: S. Di Palma

    Art. 83 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2022 al 27 novembre 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 25 novembre 2025, n. 170 (G.U. 1ª s.s. 26/11/2025, n. 48), ha dichiarato: 1) "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato"; 2) "l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art83 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari