Art. 112 c.c.i.i. — Giudizio di omologazione

Il tribunale omologa il concordato verificati:

  • a)la regolarita' della procedura;
  • b)l'esito della votazione;
  • c)l'ammissibilita' della proposta;
  • d)la corretta formazione delle classi;
  • e)la parita' di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
  • f)in caso di concordato in continuita' aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
  • g)in ogni altro caso, la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. (( Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
  • b)il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
  • c)nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;
  • d)la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori:
  • 1)ai quali e' offerto un importo non integrale del credito;
  • 2)che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. )) Nel concordato in continuita' aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto ((al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c))). In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore e' disposta dal tribunale solo se con l'opposizione e' eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attivita' a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto ((a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 112 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10723/2026

    22 aprile 2026

    Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.

    Art. 112 c.c.i.i. · Art. 88 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 98 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663/2026

    30 marzo 2026

    La Sezione Prima civile, in relazione al ricorso avverso il provvedimento di omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale, proposto in epoca successiva all’entrata in vigore del CCII, ha stabilito che l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136/2024 - postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l’espressione “in mancanza”, di cui alla lett. d) del menzionato comma 2, va interpretata come riferibile all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria, trattandosi di norma di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE n. 1023 del 2019.

    Art. 112 c.c.i.i.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025

    28 ottobre 2025

    In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.

    Art. 112 c.c.i.i. · Art. 2740 c.c. · Art. 2741 c.c. · Art. 74 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 37 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 46 parole tolte, 97 parole aggiunte in 6 capoversi.

g) in ogni altro caso, la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzientitolto: , il tribunale, su richiesta del debitore o tolto: con il consenso del debitoreaggiunto: , in caso di proposte concorrenti, aggiunto: con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazioneaggiunto: , come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

… dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferioretolto: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza aggiunto: dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori tolto: che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazioneaggiunto: :

aggiunto: 1) ai quali e' offerto un importo non integrale del credito;

aggiunto: 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Nel … la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto tolto: alla liquidazione giudiziale aggiunto: al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c). In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso … ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto tolto: alla liquidazione giudiziale. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo aggiunto: a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art112 · fonte del testo

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